La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 5528 depositata l’8 febbraio 2024 ha ribadito il principio per cui la misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria, anche in caso di archiviazione del procedimento, salvo che sia stata ritenuta l’insussistenza del fatto
La Suprema Corte premette che l’art. 6 della L. n. 152 del 1975 stabilisce che il disposto del primo capoverso dell’art. 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.
L’art. 240, comma 2, cod. pen. stabilisce – tra l’altro – che è sempre disposta la confisca delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
In forza di tali previsioni, la cassazione ha costantemente affermato il principio per cui la misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria, anche in caso di archiviazione del procedimento, salvo che sia stata ritenuta l’insussistenza del fatto (Sez. 4, n. 17644 del 28/03/2023, Rv. 284607; Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Rv. 266894, la quale ha ritenuto legittimamente confiscate dal G.i.p., con il decreto di archiviazione, le armi e munizioni in sequestro, detenute da persone diverse dall’indagato rimaste ignote; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Rv. 265409).
La confisca dell’arma è obbligatoria anche nel caso di estinzione del reato per oblazione (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Rv. 267458-01) ovvero di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., restando unicamente esclusa nell’ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (cfr. Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Rv. 272085- 01).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che nel caso della confisca di armi o oggetti atti ad offendere – previsto dall’art. 6 della legge n.152 del 1975 – la finalità della confisca obbligatoria è essenzialmente preventiva (misura di sicurezza) e non strettamente sanzionatoria, posto che la circolazione di tali oggetti, non assistita da apposita autorizzazione, è in sé vietata, per le caratteristiche intrinseche di pericolosità della cosa.
Ne consegue che nella sola ipotesi di ritenuta insussistenza del fatto cade automaticamente il presupposto materiale cui è subordinata l’applicazione dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, che rende obbligatoria la confisca, costituito dalla avvenuta commissione di un reato concernente le armi.
Nel caso in esame, A.L. era imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 2 e 7, I. n. 895 del 1967 e 697 cod. pen. per la detenzione di talune armi che, benché originariamente legittima, era poi divenuta illecita a seguito del provvedimento prefettizio di inibizione alla detenzione di armi e della scadenza del periodo assegnato per la consegna delle medesime, nonché della detenzione di munizioni mai denunciate.
Con sentenza in data 5 novembre 2019, il Tribunale di Avellino, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché i reati contestati erano estinti per morte del reo intervenuta in data 29.1.2019.
Poiché nella specie, come correttamente rilevato nell’originario provvedimento ablatorio, nonché nell’ordinanza impugnata, si versava in ipotesi di confisca relativa a reati concernenti armi e munizioni, non essendo stata accertata l’insussistenza del fatto, essa andava obbligatoriamente disposta.
