Bilanciamento delle circostanze disciplinato dall’articolo 69, comma 3 c.p. (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 5508 depositata l’8 febbraio 2024 ha ricordato che in difetto di circostanze aggravanti “privilegiate” nel giudizio di comparazione, ovvero di circostanze da valutare autonomamente, fuori dal bilanciamento, per espressa previsione di legge, il giudizio di bilanciamento disciplinato dall’art. 69, comma 3 c.p. ha carattere unitario.

La Suprema Corte ricorda che il principio di diritto è stato (cfr. Sez. U, n. 42414 del 29/4/2021, Cena, Rv. 282096-01 relativa alla disposizione speciale di cui all’art. 624-bis, comma 4, cod. pen.).

Pertanto, esso deve riguardare tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime concerne solo l’applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti.

La preclusione al bilanciamento unitario opera, infatti, solo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di comparazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01): in difetto, non è consentito operare il bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed una sola (o soltanto alcune) delle circostanze aggravanti concorrenti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 1, n. 28109 del 11/06/2021, Rv. 281671-01; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Rv. 252313-01; Sez. 5, n. 4991 del 28/04/1981, Rv. 149034- 01).

La sentenza della Corte d’appello che ha di fatto operato due bilanciamenti, l’uno esitato nella equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti attinenti al reato di rapina e l’altro conclusosi con il riconoscimento della prevalenza della recidiva sulle medesime attenuanti già riconosciute, va pertanto annullata.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello dovrà operare una nuova valutazione unitaria, che per il carattere ‘meritorio’ non può essere effettuata dalla cassazione.

La nuova valutazione non dovrà necessariamente risolversi nel riconoscimento dell’equivalenza anche in relazione alla recidiva (avendo ritenuto, anche una sola delle circostanze non equivalente con le contestate aggravanti, il Collegio avrebbe logicamente dovuto escludere, per l’unitarietà del giudizio, l’equivalenza per tutte) ma non potrà comunque violare il principio del divieto di reformatio in peius con la irrogazione di una pena complessivamente più gravosa di quella già irrogata.

Procediamo ad una breve disamina in tema di bilanciamento di circostanze, l’articolo 69 del codice penale i casi in cui la condotta del condannato abbia integrato circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, prevedendo che il giudice provveda al bilanciamento tra esse.

Il risultato può essere l’equivalenza – ed allora si applicherà la pena individuata all’interno della cornice edittale prevista per il reato semplice, non circostanziato – ovvero la prevalenza delle prime sulle seconde, con conseguente applicazione delle sole circostanze attenuanti, o ancora, al contrario la sub-valenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti, con applicazione esclusivamente di queste ultime.

Il legislatore ha previsto alcune eccezioni a quanto appena esposto, disciplinando le cd. circostanze rafforzate o blindate ovvero privilegiate che si sottraggono, in tutto o in parte, alle regole generali del bilanciamento.

Né è un esempio l’ultimo comma dell’art. 624-bis c.p., che prevede che le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti con le aggravanti di cui all’art. 625 (con l’unica eccezione delle attenuanti connesse alla minore età di cui all’art. 98 e della collaborazione con l’autorità giudiziaria di cui all’art. 625-bis), non possono essere ritenute prevalenti né equivalenti, e dovranno applicarsi dopo aver effettuato l’aumento derivante dalle menzionate circostanze “privilegiate”: si tratta, in questo caso, di blindatura forte o totale delle aggravanti.