Tecnica del “copia e incolla”: un’abitudine dura a morire (di Sandro D’Agostino)

La vicenda giudiziaria

Un dipendente di un ufficio postale è stato accusato di peculato per essersi appropriato, nella qualità di incaricato di pubblico servizio, di somme affidate a Poste Italiane da risparmiatori.

Il PM competente ha chiesto la sua sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere.

Il GIP ha accolto la richiesta, sottoponendo tuttavia l’interessato al regime degli arresti domiciliari.

L’istanza di riesame

La difesa ha eccepito la nullità dell’ordinanza cautelare per due motivi principali: a) mancanza di autonoma valutazione: il GIP non aveva svolto una propria valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare, limitandosi a ricopiare pedissequamente la richiesta del P.M; b) identità tra richiesta e ordinanza: il contenuto dell’ordinanza era completamente identico alla richiesta del P.M., senza alcuna modifica o integrazione.

Ha aggiunto due ulteriori notazioni: l’evidente gravità del vizio denunciato non era emendabile neanche attraverso i poteri suppletivi di motivazione attribuiti al Tribunale del Riesame, essendo completamente inesistente la parte motiva che giustificava l’applicazione della misura cautelare disposta; il denunciato vizio di identità tra richiesta e l’ordinanza impugnata non risultava scalfito dall’avere il GIP disposto gli arresti domiciliari in luogo della custodia cautelare in carcere richiesta dall’Ufficio di Procura.

La decisione del tribunale del riesame

L’organo di garanzia ha accolto la richiesta difensiva (l’ordinanza, debitamente anonimizzata, è allegata alla fine del post).

Il collegio ha in primo luogo segnalato che la sanzione di nullità non è una necessaria conseguenza della tecnica del copia-incolla, potendo la stessa essere intesa come motivazione per incorporazione allorquando il provvedimento del giudice accolga solo parzialmente la richiesta del PM, in particolar modo quando ricorra un titolo cautelare cumulativo relativo a più indagato o più imputazione preliminari.

Ha specificato tuttavia che in un caso come quello di specie, ove si trattava di un solo imputato e di una sola imputazione, non fosse sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma valutazione l’evenienza dell’applicazione di una cautela meno grave rispetto a quella richiesta (arresti domiciliari anziché custodia cautelare in carcere). Ciò in particolare quando – a fronte dell’identità grafica tra mozione cautelare e provvedimento impugnato – non “emergono delle valutazione calibrate sulla condotta o sulla personalità del ricorrente“.

In presenza di tecnica redazionale per incorporazione, affinché possa esservi autonoma valutazione del GIP è necessario che dalla motivazione emerga “la considerazione specifica ed autonoma della posizione del ricorrente e la valorizzazione di peculiarità della condotta concreta o della personalità manifestata dall’agente“.

Un’affermazione – quella appena citata – che lascia residuare qualche perplessità nella parte in cui ipotizzerebbe come completa la motivazione di un titolo cautelare solo sulla scorta di considerazioni che attengono la personalità dell’agente, quando invece l’attenzione del giudice della cautela dovrebbe ricadere prevalentemente sulle modalità della condotta.

Merita comunque di essere sottolineato con favore lo stop imposto in questo caso ad una prassi – la tecnica del “copia e incolla” – che, pur costantemente stigmatizzata dalla giurisprudenza di legittimità, continua ad essere applicata a dispetto del potere/dovere di controllo che spetta al giudice chiamato a pronunciarsi su una richiesta cautelare.