Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 4916/2024, udienza del 30 gennaio 2024, ha ribadito che la differenza fra riciclaggio e ricettazione è stata rinvenuta sia nell’elemento soggettivo (dolo specifico nella ricettazione; dolo generico nel riciclaggio), che nell’elemento materiale, e, in particolare nella idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte previste dall’art. 648-bis cod. pen.
Difatti, come precisato da Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Rv. 270302, in motivazione, “il riciclaggio, quindi, è una norma speciale rispetto alla ricettazione il cui elemento specializzante è costituito dalla ricezione di un bene di provenienza illecita (elemento comune con la ricettazione) finalizzata ad ostacolare l’identificazione della sua origine delittuosa tramite la cd “ripulitura”. In altri termini, sotto il profilo dell’elemento materiale, il reato di riciclaggio, punisce le condotte che impediscono di identificare la provenienza delittuosa del denaro, beni o altra utilità, mentre quello di ricettazione sanziona il soggetto che si limita a ricevere la cosa di provenienza delittuosa, senza modificarla e ripulirla dalle possibili tracce della propria illecita provenienza“.
