Restituzione della refurtiva: un post factum non valutabile ai fini dell’attenuante dell’art. 62 n. 4 c.p. (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 4318/2024 ha ricordato che l’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta, necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell’entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282402).

La sentenza impugnata ha, invero, negato il riconoscimento dell’invocata attenuante non solo in considerazione del valore in sé della cosa sottratta ma per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, escludendo che la bicicletta di cui questa è stata privata per un apprezzabile lasso di tempo possa rivestire valore economico irrisorio.

Ricordiamo che la cassazione ha altresì affermato che, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l’entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Rv. 275922)

La restituzione della refurtiva potrebbe essere valutata nel caso, ai soli sensi della diversa circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 n. 6 c.p., dovendo comunque ricordarsi che l’indicata circostanza attenuante non può essere riconosciuta nel caso in cui la restituzione della refurtiva sia avvenuta ad opera degli agenti di polizia giudiziaria che l’avevano individuata in possesso di colui che l’aveva sottratta e non per la diretta volontà di costui: Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, Rv. 251222.