Riciclaggio: non ricorre se il delitto presupposto, rimasto allo stadio di tentativo, non ha prodotto alcun provento (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 3131/2024, udienza del 5 dicembre 2023, ha escluso la configurabilità del reato di riciclaggio se il delitto presupposto non ha prodotto alcun provento per essere rimasto allo stadio di tentativo.

Vicenda giudiziaria

La Corte territoriale ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di tentativo di riciclaggio. Gli era stato contestato di avere compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a riciclare denaro proveniente dai delitti di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen., non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà, mettendo a disposizione di ignoti il suo conto corrente al fine di riscuotere dalla [società 1] il pagamento di fatture emesse da [società 2], previa fraudolenta manipolazione delle comunicazioni telematiche tra le due aziende.

Ricorso per cassazione

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso deducendo due motivi, entrambi per asserita violazione di legge: a) violazione dell’art. 648-bis cod. pen. perché non sarebbe configurabile il delitto di riciclaggio nel caso in cui, come quello in esame, il delitto presupposto fosse solo tentato; b) violazione dell’art. 640- ter cod. pen. perché sarebbe errata la qualificazione giuridica della condotta in quanto la “messa a disposizione” del conto corrente integrava il concorso nel reato di frode informatica e non costituiva un postfatto idoneo ad integrare il reato di riciclaggio.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è fondato.

Per la configurazione del delitto di riciclaggio occorre (a) che sussista il “provento di un delitto”, (b) che tale provento sia oggetto di operazioni volte a ostacolare la provenienza delittuosa del bene provento di delitto da parte di chi non lo ha consumato.

Se non sussiste il provento del reato presupposto, manca l’oggetto giuridico del riciclaggio, dunque deve ritenersi che il delitto alla base del riciclaggio non può mai essere un delitto “tentato” che non ha prodotto, a causa dell’interruzione dell’azione criminosa, alcun provento.

Nel caso in esame è stato contestato al ricorrente di avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco al riciclaggio di denaro proveniente dai delitti di cui agli articoli 615-ter e 640-ter cod. pen., non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dal suo volere perché l’operazione illecita veniva scoperta dalla persona offesa; in particolare si contestava allo stesso di avere messo a disposizione il suo conto corrente, che ignoti, previa fraudolenta presa di cognizione di comunicazioni telematiche commerciali, avevano indicato alla [società 1] per il pagamento delle forniture effettuate dalla [società 2].

Dalla contestazione emerge che sono assenti entrambi i requisiti necessari per ritenere sussistente il riciclaggio in quanto (a) l’ipotetico delitto presupposto è una frode informatica che non ha prodotto alcun profitto “riciclabile”, essendo rimasta allo stadio del “tentativo”, (b) il ricorrente ha fornito il conto corrente su cui versare i proventi dell’azione fraudolenta – agita mediante la manipolazione telematica – concorrendo alla frode informatica, che, senza il suo contributo essenziale non avrebbe mai potuto verificarsi.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.