Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 4791/2024, camera di consiglio del 23 novembre 2023, (allegata alla fine del post) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un difensore avverso la decisione della Corte territoriale che aveva dichiarato a sua volta inammissibile il suo ricorso per cassazione in quanto indirizzato ad una PEC non compresa tra quelle certificate dal capo della DGSIA e pubblicate sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.
Il ricorrente ha dedotto tra l’altro che il deposito dell’impugnazione corredato da firma certificata rendeva certa l’impugnazione e la sua provenienza sicché aveva raggiunto il suo scopo.
Ha ricordato inoltre, a sostegno delle sue tesi, la sentenza Succi ed altri c. Italia (a questo link per un nostro approfondimento su tale decisione) e la condanna ivi manifestata per l’eccessivo formalismo di alcuni indirizzi interpretativi della Suprema Corte.
Il collegio di legittimità non ha aderito ad alcuna delle suggestioni difensive posto che, “pur nella consapevolezza dell’esistenza di un contrario orientamento, la previsione di un nuovo sistema di comunicazione tra parti e uffici giudiziari è sorretta da una ratio di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione degli incombenti di cancelleria che osta ad ogni intervento interpretativo che attenui il rigore delle cause di inammissibilità individuate tassativamente dal legislatore (Sez. 5, n. 26465 del 2022, non mass.).
Proprio in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto la massima sanzione processuale per il mancato adempimento delle regole imposte in materia di presentazione dell’impugnazione, non risultano percorribili interpretazioni abroganti o latamente correttive, che valorizzando l’idoneità della notifica al “raggiungimento dello scopo”, invece che orientare verso la semplificazione si risolvono nella complicazione dell’accertamento processuale e nella dilatazione dei relativi tempi di definizione.
Legittimare la possibilità di scrutinare, caso per caso, l’effettività dell’inoltro presso indirizzi di posta non abilitati implicherebbe, infatti, l’affidamento della legittimità della progressione processuale ad imprevedibili – in quanto non imposti dal legislatore – controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni. Ed, in tal modo, si contravviene alla ratio di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione dell’iter processuale che informa la revisione delle regole del processo penale effettuata dal d. lgs. n. 150 del 2022“.
