Impugnazione inviata ad un indirizzo PEC di sezione diversa da quella avente in carico il processo, nulla è perduto, caro avvocato (di Riccardo Radi)

Siamo arrivati alla follia della burocratizzazione della giustizia: avvocato invia a mezzo pec l’atto di impugnazione alla sezione 1 invece che alla sezione 2 e naturalmente l’atto viene dichiarato inammissibile ed è dovuta intervenire la cassazione.

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 4633/2024 ha stabilito che l’atto di impugnazione inviato ad un indirizzo PEC relativo a sezione diversa da quella avente in carico il processo (nella specie, comunque ricompreso nell’elenco degli indirizzi PEC di cui all’allegato al provvedimento del ministero della giustizia del 9 novembre 2020, ove non si distinguevano le sezioni di destinazione) impone alla cancelleria la trasmissione dell’atto alla sezione competente per la trattazione del gravame, essendo comunque depositato presso l’ufficio giudiziario competente

 La Suprema Corte rileva che i1 ricorso appare fondato, si devolve alla Corte il tema della inammissibilità dell’impugnazione inviata via PEC a un indirizzo diverso da quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento.

L’originaria disciplina per il deposito telematico degli atti d’impugnazione era contenuta nell’art. 24 comma 6 sexies del d. l. 137/2020, convertito in legge 176/2020, che prevedeva, alla lett. e), l’inammissibilità dell’impugnazione «quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4».

Peraltro, già nella vigenza di tale disposizione, si era ritenuto che «non costituisce causa di inammissibilità dell’impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, ma compreso nell’elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall’art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d. l. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell’allegato del citato provvedimento direttoriale» (Sez. 5 n. 24953/2021 Rv. 281414).

La norma attualmente vigente è l’art. 87-bis, comma 7, del d.lgs. n. 150/2022, che prevede, alla lettera c), l’inammissibilità dell’impugnazione «quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato».

Il testo attuale fuga ogni possibile dubbio: nella disposizione emanata durante l’emergenza pandemica, si poteva anche ritenere che l’inammissibilità conseguisse all’invio della PEC a un indirizzo differente da quello individuato per il deposito delle impugnazioni in relazione a un determinato ufficio; la norma vigente parla, invece, di indirizzo PEC «non riferibile» all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

Pertanto, fermo restando che deve trattarsi di indirizzo indicato nel provvedimento del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati, non si verifica inammissibilità se l’atto d’impugnazione sia inviato non all’indirizzo specificamente designato per la ricezione, ma ad altro indirizzo PEC dello stesso ufficio.

Al riguardo, soccorre anche la decisione di questa Sezione n. 19433/2023, che ha affermato che «la memoria difensiva inviata ad un indirizzo PEC relativo a sezione diversa da quella avente in carico il processo (nella specie, comunque ricompreso nell’elenco degli indirizzi PEC di cui all’allegato al provvedimento del ministero della giustizia del 9 novembre 2020, ove non si distinguevano le sezioni di destinazione) impone alla cancelleria la trasmissione dell’atto alla sezione competente per la trattazione del gravame, essendo comunque depositato presso l’ufficio giudiziario competente».

Nel caso di specie, l’atto d’impugnazione è stato inviato all’indirizzo depositoattipenali2.tribunale.taranto©giustiziacert.it, anziché all’indirizzo depositoattipenali3.tribunale.taranto(fflo iustiziacert. it. 

Si tratta di indirizzi PEC riferibili allo stesso ufficio ed entrambi elencati nel provvedimento direttoriale, come è agevolmente verificabile sul Portale del Ministero della Giustizia.

Di conseguenza, deve ritenersi erroneamente dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per il giudizio alla Corte di appello di Taranto.