Convalida fermo: i tempi strettissimi prevalgono sul diritto di difesa (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 4635 depositata l’1° febbraio 2024 ha esaminato un caso davvero singolare ove la difesa non ha potuto, prima dell’interrogatorio, consultare gli atti posti a fondamento della convalida del fermo.

Sembrerebbe pacifica la violazione per il denegato accesso agli atti ma il fato è sempre in agguato al Palazzaccio.

In pratica, nel caso esaminato, il fermo è stato eseguito il 10 maggio 2023, l’indomani il PM ha richiesto la convalida e l’interrogatorio – fissato il giorno successivo alle ore 8.00 – è stato notificato a mezzo pec al difensore alle ore 20:45, quando gli uffici della cancelleria del Gip erano chiusi.

Sembrerebbe un caso di scuola per dedurre il denegato accesso agli atti che determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio del provvedimento di convalida ma quel che sembra spesso non è davanti alla Suprema Corte.

La sesta sezione penale premette che in caso di presentazione dell’indagato in stato di fermo, ex art. 384 cod. proc. pen., ai fini dell’eventuale convalida della misura precautelare sussistono stringenti tempi che il GIP deve osservare fissando l’udienza entro le quarantotto ore successive al fermo, dandone avviso, senza ritardo, al PM e al difensore ex art. 390, comma 2, cod. proc. pen. Si tratta di un termine invalicabile.

L’indagato ed il suo difensore hanno il diritto di esaminare e di estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare e al riguardo le Sezioni unite hanno stabilito che “il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell’udienza di convalida” (Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939).

Dagli atti esaminati dalla cassazione, in ragione del vizio denunciato, risulta che il difensore del ricorrente ha eccepito la nullità dell’interrogatorio contestando proprio la ristrettezza dei tempi entro cui dover esaminare il ponderoso decreto di fermo e gli atti di indagine ad esso allegati posti dal Giudice per le indagini preliminari a sostegno dell’ordinanza cautelare, ma non ha richiesto, invece, il differimento dell’udienza di convalida del relativo interrogatorio, oltre che dell’interrogatorio di cui all’art. 294 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, dunque, non è avvenuto un indebito diniego di accesso agli atti del fascicolo processuale — situazione che aveva dato origine alla pronuncia citata dal ricorrente (Sez. 6, n. 29214 del 06/07/2021, Rv. 281826) -, ma è stato il difensore a non avanzare esplicita richiesta di differire gli incombenti cui era tenuto, cosicchè il GIP si è pronunciato sulla richiesta di convalida nei ristretti tempi di cui all’art. 390, comma 2, cod. proc. pen, e ha proceduto all’interrogatorio di garanzia nei termini stabiliti dall’art. 294, comma 1, cod. proc. pen.

A ciò si aggiunga che, correttamente, il Tribunale del riesame ha rigettato l’eccezione di nullità dell’interrogatorio svolto nell’udienza di convalida del fermo, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale detta nullità impone l’impugnazione del provvedimento di convalida, non avvenuta, e non è proponibile nel giudizio di riesame il cui oggetto è costituito dall’ordinanza cautelare (Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939; Sez. 1, n. 5675 del 08/01/2019, Rv. 274973).