Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 2332/2024, udienza del 24 novembre 2023, ha ribadito che le notificazioni effettuate, nei confronti dell’imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-02).
Il regime di deducibilità di tale nullità deve essere, tuttavia, coniugato con la specialità del rito “cartolare” introdotto in seguito all’emergenza pandemica.
Si è chiarito infatti che “se la nullità a regime intermedio si verifica nella fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, la relativa eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del “giudizio” di primo grado l’eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello; la medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodromico all’instaurazione della fase del giudizio di appello, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello” (per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651); quando, invece, la nullità concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione, dunque è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180)» (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, Rv. 283901).
Nel caso in esame la nullità a regime intermedio generata dalla irregolare citazione presso il domicilio eletto invece che presso la casa circondariale si è sicuramente verificata in un momento “anteriore” rispetto alla instaurazione del giudizio di appello. Questo, essendo stato celebrato con rito cartolare, è stato avviato con la comunicazione alle parti private della requisitoria del PM e si è sviluppato attraverso il deposito delle conclusioni delle parti private: tale scambio cartolare è fondamentale perché replica il contradditorio orale che costituisce l’ossatura costituzionale del processo penale.
Se il giudizio deve essere considerato “in corso” durante lo scambio cartolare, le nullità a regime intermedio anteriori a tale scambio sono “anteriori al giudizio”, sicché le stesse devono essere eccepite prima della pronuncia della sentenza di appello, ovvero con le conclusioni scritte.
Diverso è il caso in cui la nullità si verifica nel corso del processo già incardinato, come quando, nel rito cartolare, non viene comunicata la requisitoria del PM: in tal caso si invera una violazione del contraddittorio “nel corso del giudizio”. Tale nullità, anch’essa qualificabile a regime intermedio, può, dunque, essere dedotta anche con il ricorso per cassazione.
Nel caso in esame l’irregolarità della notifica non veniva eccepita con le conclusioni scritte sicché la stessa deve ritenersi sanata, in quanto rilevata dopo il termine di decadenza.
