Ricorso per cassazione mancante di pagine: resta valido ma alla Cassazione non spetta esaminare le censure contenute nelle pagine mancanti e neanche ricostruirle (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 45183/2023, udienza dell’11 ottobre 2023, ha avuto ad oggetto un ricorso mancante di una pagina e, di conseguenza, anche gli effetti prodotti dall’incompletezza del contenuto dell’atto di impugnazione.

In via preliminare il collegio ha dato atto che il ricorso per cassazione manca di una pagina che risulta mancante anche nell’originale del ricorso acquisito agli atti del fascicolo di ufficio, il quale non contiene cartelle allegate.

Ha quindi chiarito che, pur essendo onere di diligenza della parte difesa depositare il ricorso per cassazione completo e verificare che le copie trasmesse al giudice dell’impugnazione riproducano l’atto (completo) nella sua interezza, l’incompletezza dell’atto di impugnazione, non superabile attingendo al ricorso in originale presentato dal ricorrente avverso la sentenza impugnata, non rende, per la mancanza di una specifica sanzione processuale in proposito e in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, utile per inutile non vitiatur, il ricorso nullo.

L’atto rimane pertanto valido quanto alle parti in cui risultano chiaramente esposti i motivi di gravame, ma esonera la Corte di cassazione dall’esame di eventuali doglianze che fossero state articolate nelle pagine mancanti, come naturale prosecuzione di un motivo o come motivo diverso ed ulteriore, e tantomeno obbliga la Corte a ricostruire o a rielaborare il motivo, neppure quando, come nel caso di specie, emerga, dalla lettura della restante parte del ricorso, che una censura sia stata sollevata.