Affidamento in prova al servizio sociale ed evoluzione della personalità del richiedente (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 3072 indica i principi basilari per l’accoglimento della richiesta di affidamento al servizio sociale.

Il beneficio in questione, disciplinato dall’art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), è la principale misura alternativa alla detenzione, destinata ad attuare la finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, comma terzo, Cost.

Esso può essere adottato, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell’osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che il relativo regime, anche attraverso l’adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad assicurare la menzionata finalità, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Ciò che assume rilievo, rispetto all’affidamento, è l’evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, Rv. 257001).

Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 7/10/2010, Rv. 248984- 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/5/2009, Rv. 244654-01; Sez. 1, n. 3868 del 26/6/1995, Rv. 202413-01).

Non si configurano, come ragioni ostative decisive, la mancata ammissione degli addebiti (occorrendo piuttosto valutare, nella citata prospettiva evolutiva, se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli: Sez. 1, n. 10586 del 8/2/2019, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, Rv. 257001; Sez. 1, n. 13445 del 5/3/2013, Rv. 255653), ovvero il mancato soddisfacimento delle obbligazioni civili (a meno che questo non si traduca, nel concreto apprezzamento delle condizioni economiche del reo, in ingiustificata indisponibilità: Sez. 1, n. 39266 del 15/6/2017, Rv. 271226; Sez. 1, n. 5981 del 21/9/2016, dep. 2017, Rv. 269033; Sez. 1, n. 39474 del 25/9/2007, Rv. 237740; Sez. 1, n. 30785 del 9/7/2001, Rv. 219606).

Non è neppure necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un’attività socialmente utile, anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/2/2013, Rv. 256024; Sez. 1, n. 26789 del 18/6/2009, 244735; Sez. 1, n. 5076 del 21/9/1999, Rv. 214424).

Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento sull’idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, della misura alternativa in discorso, e l’effettuazione della prognosi sottostante (Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, Rv. 247235).

La relativa valutazione non è censurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/2/1992, Rv. 189375).