Riconoscimento attenuante per “avere partecipato a un programma di giustizia riparativa”: il programma deve essere ultimato e non in corso (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 655/2024 ha esaminato la questione relativa al riconoscimento dell’attenuante prevista dall’articolo 62 n. 6 c.p. per “avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo”.

Il tema posto è se l’attenuante può essere riconosciuta nel caso in cui il programma sia in corso e non ultimato.

La Suprema Corte ha stabilito che il riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art.62, n.6, cod. pen. può avvenire all’esito del positivo completamento del programma in relazione al vigente testo derivante per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, in base al quale l’attenuante medesima può essere riconosciuta, oltre che in caso di integrale eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato anche per «l’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo.

Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati».

Sul punto, il motivo di impugnazione risulta intrinsecamente generico, non avendo – nell’esposizione del motivo medesimo – la parte ricorrente dedotto lo stato e la progressione del richiesto programma di giustizia riparativa e né, in ordine al necessario requisito di autosufficienza, allegato elementi documentali valutabili.

In ogni caso, la deduzione difensiva inerente alla possibilità di riconoscere la predetta attenuante anche in caso di programma di giustizia riparativa ancora in corso di esecuzione e non ultimato deve ritenersi infondata, apparendo invece congruamente motivata la ragione posta dalla Corte alla base del rigetto dell’istanza di concordato, ribadita nella motivazione della sentenza.

Sul punto, sulla base del tenore testuale del nuovo testo dell’art. 62, n. 6, cod. pen., il dato della necessaria conclusione del programma si evince dalle parole «avere partecipato a un programma di giustizia riparativa» e dall’uso della locuzione «concluso con un esito riparativo».

Soccorre in tale senso anche la relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022, nella quale (nell’ambito del capo II e in riferimento alla parte della riforma contenente modifiche al sistema penale) si legge che: «La disposizione dà attuazione all’articolo 1, comma 18, lett. e), della legge delega, che indica, tra i principi e criteri che il legislatore delegato deve rispettare, anche quello di prevedere che “l’esito favorevole dei programmi di giustizia riparati va possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l’impossibilità di attuare un programma di giustizia riparati va o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell’autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva”.

Pertanto, il giudice – svolto dall’imputato un programma di giustizia riparativa e ricevuta dal mediatore la relazione finale, contenente l’indicazione dell’esito – verifica, innanzitutto, che detto esito possa qualificarsi quale esito riparativo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. e), per poi valutarlo unitamente agli atti e documenti acquisiti nel procedimento.

Tale valutazione rileva ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante comune di cui all’articolo 62 n. 6, ultima parte del codice penale, correlata all’aver l’imputato partecipato a un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo.

Posto che l’applicazione della circostanza attenuante comune non permette al giudice una valutazione discrezionale a fronte del riscontrato realizzarsi della stessa circostanza, e considerato che l’esito riparativo, come già chiarito, potrebbe consistere anche nell’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, nella norma viene previsto che, in tal caso, la circostanza si applichi solo a seguito della valutazione del giudice circa il rispetto di detti impegni.

Si ritiene dunque l’imputato meritevole di una diminuzione di pena solo qualora gli impegni, oltre ad essere stati da lui assunti all’esito del programma, siano stati anche dallo stesso rispettati».

Pertanto, sulla base del tenore testuale della norma e in riferimento ai generali criteri interpretativi dettati dall’art.12 delle disposizioni sulla legge in generale, deve ritenersi che la positiva ultimazione del programma costituisca presupposto necessario per il riconoscimento della predetta circostanza attenuante.