Querela e misure di prevenzione: legittimazione dell’amministratore giudiziario senza preventiva autorizzazione del giudice delegato (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza 47307/2023 ha stabilito che l’amministratore giudiziario di beni sottoposti a misura di prevenzione reale è legittimato a proporre querela in relazione a reati commessi in danno di tali beni, senza la previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, in quanto detentore qualificato dei medesimi.

Fattispecie relativa a beni, oggetto del delitto di invasione arbitraria di immobili, sequestrati nell’ambito di una procedura di prevenzione, rispetto ai quali non era ancora intervenuto il decreto di confisca, con conseguente apprensione al patrimonio dello Stato.

La Suprema Corte rileva che la posizione dell’amministratore giudiziario è analoga a quella del curatore.

Ai sensi dell’art. 34, comma 5, del D. Lgs. 159 del 2011, l’amministratore giudiziario “… ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia ed alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione al fine di incrementare, ove possibile, la redditività dei beni medesimi“.

A fronte del dato normativo appena richiamato, va allora ed innanzitutto ribadito che quel che rileva, ai fini della legittimazione autonoma a sporgere querela, non è tanto la distinzione tra atti di ordinaria e quelli di straordinaria amministrazione quanto, piuttosto, l’ampiezza dei poteri attribuiti dalla legge come ricavabile dalla finalità di conservazione e di gestione dei beni cui è preposto l’amministratore giudiziario (cfr., per una considerazione analoga, riferita al legale rappresentante di una società di capitali, Sez. 2 – , n. 45402 del 25/09/2019, Rv. 277767 – 01 che ha giudicato idonea la querela sporta dal legale rappresentante di una società di capitali legittimato, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, sporgere la querela senza necessità di specifico e apposito mandato, in quanto titolare dei poteri di gestione e di rappresentanza per tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale e per le attività funzionali al raggiungimento degli scopi della società, rilevando, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite).

È in questa prospettiva, allora, che, anche recentemente, la cassazione ha potuto affermato che l’amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come normativamente definite dall’art. 1130 cod. civ., è legittimato a sporgere querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di munirsi della previa autorizzazione o acquisire la successiva ratifica dell’assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni (cfr., così, Sez. 5 – , n. 33813 del 26/05/2023, Rv. 284991 – 01).

In ogni caso, ed alla luce del disposto di cui al menzionato art. 31, del D. Lgs. del 2011, non v’è dubbio che l’amministratore giudiziario, al pari del curatore del fallimento, abbia la “detenzione qualificata” dei beni attinti dalla misura reale che, perciò, lo legittima, per questo stesso motivo, a sporgere autonomamente querela nei confronti di chi abbia attentato alla loro integrità o disponibilità in capo alla procedura.

Ed è proprio alla luce della “detenzione qualificata” che la cassazione ha ritenuto la legittimazione autonoma del curatore del fallimento al pari di altri soggetti cui, pur in difetto della titolarità del diritto dominicale, compete funzionalmente un potere di fatto sul bene direttamente desumibile dai compiti loro assegnati per legge o per contratto: in quest’ottica, pertanto, si è potuta affermare la legittimazione a proporre querela del curatore del fallimento quale, per l’appunto, detentore qualificato dei beni della società fallita (cfr., Sez. 5 – , n. 34802 del 24/04/2019, Santoro,- Rv. 276646 – 01) al pari, peraltro, di quanto è stato sostenuto con riguardo al capo reparto di un supermercato (cfr., Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Rv. 272696 – 01) o all’addetto alla sicurezza (cfr., Sez. 5 – , n. 3736 del 04/12/2018, Rv. 275342 – 01, che l’ha ribadita anche laddove egli non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice), al custode di uno stabilimento (cfr., Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Rv. 268906 – 01).