Difensore e requisiti necessari per la rinuncia all’impugnazione (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 2099 ha ricordato che il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o dell’imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta.

Fatto

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte si evince che all’udienza del 02/03/2023, l’imputato, assente, fu rappresentato e difeso dalla avvocata F.R., in sostituzione dell’avvocato T.V.

Nel corso di quella udienza il sostituto processuale del difensore rinunciò alla impugnazione

Decisione

La Cassazione ha ricordato che il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o dell’imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244)

Nel caso di specie, all’udienza del 2.3.2023, l’imputato non era presente e il difensore presente che rinunciò alla impugnazione non fu il procuratore speciale dell’imputato ma un sostituto processuale che nessun potere abdicativo aveva.

Dunque, una rinuncia alla impugnazione irrituale perché posta in essere da un soggetto privo di legittimazione.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte territoriale.