Semilibertà: condizioni per la concessione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza 197/2024 ha ricordato che ai fini dell’applicazione della misura alternativa della semilibertà, sono richieste due distinte indagini, l’una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l’altra relativa all’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa di coscienza, attraverso l’analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento.

Nel caso esaminato la Suprema Corte ha ritenuto ostativo alla prognosi di positivo reinserimento sociale del condannato il non essersi attivato per risarcire il danno subito dalle vittime del reato.

La norma di riferimento, che è l’art. 50, comma 4, ord. pen., prevede che “l’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società“.

Il Tribunale ha ritenuto che tali presupposti non vi fossero per la mancanza di risarcimento e per il disinteresse mostrato dal condannato nei confronti delle vittime del reato.

Il ricorso attacca la motivazione del provvedimento impugnato anzitutto sostenendo che il risarcimento non è condizione essenziale per la concessione della semilibertà.

L’argomento è infondato, perché il risarcimento nei confronti delle vittime del reato in modo non illogico può essere valutato come un dato di fatto obiettivo da cui ricavare la presa di coscienza da parte del condannato delle negative esperienze del passato e l’esistenza di una riflessione critica proiettata verso il ravvedimento, che sono elementi necessari per la concessione del beneficio (Sez. 1, sentenza n. 20005 del 09/04/2014, Rv. 259622.

Ai fini dell’applicazione della misura alternativa della semilibertà sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l’altra relativa all’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società„ implicanti la presa di coscienza, attraverso l’analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento; conformi Sez. 1, n. 843 del 27/02/1993, Rv. 193995; Sez. 1, n. 84 del 11/01/1994, Rv. 196659; Sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, Rv. 202414).

Il ricorso attacca la motivazione dell’ordinanza impugnata anche deducendo che essa non avrebbe tenuto conto della relazione di sintesi versata in atti, che dà conto dei progressi nel trattamento e della già avvenuta fruizione di un permesso premio in …, ma i progressi nel trattamento sono, come appena evidenziato sopra, uno dei parametri di valutazione della concessione della semilibertà (Sez. 1, sentenza n. 49 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280211), cui, però, devono essere affiancate anche la presa di coscienza delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento, che il giudice del merito ha ritenuto con giudizio non illogico insufficienti.

Inoltre, l’argomento è comunque introdotto in difetto del requisito dell’autosufficienza, perché viene formulata una critica alla motivazione del provvedimento impugnato attraverso il richiamo ad atti – la relazione di sintesi, il permesso premio – che non sono stati allegati al ricorso o trascritti in esso (Sez. 2, sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, rv. 270071; Sez. 4, n. sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, rv. 265053; Sez. 2, sentenza n. 26725 del 1° marzo 2013, rv. 256723; per una applicazione del principio anche al di fuori del vizio di motivazione v. Sez. 4, sentenza n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 273261).