Pena sospesa subordinata a percorsi di recupero per i sex offenders: è costituzionalmente legittima (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 2788/2024, camera di consiglio del 15 dicembre 2023, ha dichiarato inammissibile un ricorso con il quale era stata proposta una questione di legittimità costituzionale dell’art. 165, comma 5, cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena, anche quando sia riconosciuta  l’attenuante della minore gravità del fatto, debba essere sempre subordinata alla partecipazione del condannato ad un percorso di recupero presso associazioni o enti abilitati.

Il collegio di legittimità ha osservato preliminarmente che la disposizione sospettata di illegittimità “costituisce il risultato di una valutazione discrezionale del legislatore pienamente rientrante nell’esercizio del relativo potere“.

Ha ricordato ulteriormente che l’adozione di misure volte a favorire la prevenzione di recidive in materia di reati sessuali è espressamente riconosciuta da fonti e convenzioni internazionali tra le quali spicca la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul) aperta alla firma l’11 maggio 2011 e non ancora entrata in vigore la cui ratifica è stata autorizzata dall’Italia con la Legge n. 77/2013.

Di conseguenza la previsione normativa in esame non è irragionevole posto che l’imposizione dell’obbligo di partecipazione a specifici corsi di recupero costituisce un vincolo limitatamente invasivo che non comporta la privazione della libertà personale e neanche l’impossibilità o l’elevata difficoltà di attendere alle ordinarie esigenze della vita ed è correlata a funzione preventive e risocializzanti.

La medesima previsione non attenta alla presunzione di non colpevolezza poiché consegue necessariamente ad una condanna o all’applicazione concordata di pena.