Contraffazione di accessori: niente clausola di riparazione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 2342 depositata il 19 gennaio 2024 ha ricordato che la clausola di riparazione di cui all’articolo 241 Dlgs 30/2005 non si applica ai pezzi di ricambio che riproducono in maniera servile modelli registrati.

Il caso esaminato riguardava cinturini di orologi smartwatch e la cassazione ha stabilito che integra il reato di cui all’art. 473 cod. pen. la condotta di contraffazione o alterazione dei c.d. modelli ornamentali, consistente nel riprodurre gli elementi emblematici e di maggior risalto del modello brevettato, in modo tale da causare la confondibilità dell’oggetto contraffatto con il prodotto originario, o comunque da ingenerare una falsa rappresentazione della provenienza del prodotto, anche laddove vi siano eventuali indicazioni di marchi validi e legittimi con i quali venga contrassegnato.

La cassazione ha ricordato il precedente della sezione 5 numero 16709/2026, fattispecie in tema di brevetti per modello ornamentale riferiti ad elettropompe, in cui la Suprema Corte. ha annullato la sentenza di merito che non aveva operato una completa considerazione dell’insieme delle caratteristiche costruttive ed estetiche dei prodotti confrontati, ma aveva ritenuto insussistente il reato sul presupposto che fosse sufficiente che essi differissero tra loro per il colore e, in parte, per le sigle.

Nell’ipotesi dell’art. 473, comma 2, la contraffazione consiste nel dare al prodotto quelle caratteristiche particolari che possono indurre il pubblico ad identificarlo come proveniente da una certa impresa, anche contro le eventuali indicazioni dei marchi con i quali venga contrassegnato (Cass., Sez. II, 27.3.2003, n. 21162; Cass., Sez. V, 22.6.1999, n. 8758).

In pratica, si ha contraffazione quando siano riprodotti gli elementi emblematici e di maggior risalto del modello brevettato, tali da causare la confondibilità dell’oggetto contraffatto con il prodotto originario e/o idonei ad ingenerare una falsa rappresentazione della provenienza del prodotto (C., Sez. V, 22.6.1999, n. 8758; C., Sez. II, 25.9.1996, n. 10799).