Reati commessi da persone vulnerabili in quanto vittime di tratta ed esimente dello stato di necessità (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 2319/2024, udienza del 16 novembre 2023, ha accolto il ricorso di una donna considerata in entrambi i gradi di merito responsabile del reato di trasporto di sostanze stupefacenti ed ha annullato con rinvio la sua condanna.

Il collegio ha riconosciuto infatti che nel caso in esame, in conformità ad un’interpretazione dell’art. 54 cod. pen. che tenga conto delle disposizioni sovranazionali di cui all’art. 2.2 della Direttiva 2011/36/UE e del Considerando 11 della medesima, risultava configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità in favore di persona vulnerabile, in quanto “vittima di tratta” e in condizioni di asservimento nei confronti di organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, costretta a compiere un trasporto di stupefacenti, senza possibilità di ricorrere alla protezione dell’Autorità.

Si riporta per comodità dei lettori il testo del “Considerando” e dell’articolo valorizzati ai fini della decisione.

“Considerando” 11

Per adeguarsi alla recente evoluzione del fenomeno della tratta di esseri umani, la presente direttiva adotta una nozione più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta di esseri umani e include pertanto altre forme di sfruttamento. Nel contesto della presente direttiva, l’accattonaggio forzato dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella convenzione OIL n. 29 del 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, lo sfruttamento dell’accattonaggio, compreso l’uso per l’accattonaggio di una persona dipendente vittima della tratta, rientra nell’ambito della definizione di tratta di esseri umani solo qua lora siano presenti tutti gli elementi del lavoro o servizio forzato. Alla luce della pertinente giurisprudenza, la validità di qualsiasi eventuale consenso a prestare tale la voro o servizio dovrebbe essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel caso di minori, nessun eventuale consenso dovrebbe essere considerato valido. L’espressione «sfruttamento di attività criminali» dovrebbe essere intesa come lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l’altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano un profitto economico. Tale definizione contempla anche la tratta di esseri umani perpetrata ai fini del prelievo di organi, pratica che costituisce una grave violazione della dignità umana e dell’integrità fisica, nonché, ad esempio, altri comportamenti quali l’adozione illegale o il matrimonio forzato nella misura in cui soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani“.

Art. 2 (Reati relativi alla tratta di esseri umani)

“2. Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima“.

Credito fotografico: l’immagine che correda questo post è stata tratta dal sito web del Parlamento europeo che l’ha utilizzata nell’articolo “Tratta di esseri umani: la lotta dell’UE contro lo sfruttamento“, consultabile a questo link.