Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 1168/2024, udienza del 29 novembre 2023, ha affermato che, ove si sia proceduto con giudizio abbreviato e sia stata riconosciuta la continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione di pena per il rito debba essere effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.
Il collegio ha premesso che in alcune sentenze (Sez. 6, n. 48834 del 07/11/2022, Rv. 284076; Sez. 3, n. 41755 del 06/07/2021, A. Rv. 282670, oltre a Sez. 2, n. 38440 del 13/09/2023, non massimata) si è sostenuto che la riduzione di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, deve essere operata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella stabilita per il delitto in applicazione della regola del cumulo delle pene concorrenti ex art. 76 cod. pen.
In tali ipotesi, dunque, la contravvenzione è assimilata al delitto e si deve considerare omogenea la pena del reato continuato, ex art. 81 cod. pen., pur se determinata secondo le modalità specificate da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 (cioè, l’aumento di pena per il reato satellite deve essere effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando però il genere della pena del reato-satellite e, di conseguenza, l’aumento della pena detentiva del reato più grave deve essere ragguagliato a pena pecuniaria della multa nel caso in cui il reato-satellite sia una contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria dell’ammenda).
L’orientamento di gran lunga maggioritario (Sez. 2, n. 33454 del 04/04/2023, Rv. 285023; Sez. 1, n. 39087 del 24/05/2019, Rv. 276869; Sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019, Rv. 275772, oltre alle numerose non massimate: Sez. 6, n. 4199 del 18/01/2022; Sez. 5, n. 32199 del 17/09/2021; Sez. 6, n. 28021 del 25/06/2021; Sez. 1, n. 3753 del 02/04/2021; Sez. 1, n, 20574 del 27/02/2021; Sez. 7, n. 16311 del 02/02/2021; Sez. 1, n. 1438 del 07/10/2020, dep. 2021; Sez. 1, n. 33051 del 23/09/2020) è invece nel senso per cui la norma che prevede la riduzione della metà, in luogo di quella di un terzo, per le contravvenzioni, costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.
La norma, pur di carattere processuale, ha effetti sostanziali in ragione del trattamento sanzionatorio di maggior favore che assicura all’imputato e, non a caso, è stata ritenuta suscettibile di necessaria applicazione retroattiva, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (Sez. 4, n. 24897 del 18/05/2021, Rv. 281488; Sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019, Rv. 275218; Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, Rv. 271752), ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen.; ferma restando la necessità di devolvere la questione dinanzi al giudice dell’appello, affinché il relativo motivo di ricorso possa essere giudicato ammissibile, attenendo l’eventuale errore nella determinazione della pena al concetto di pena “illegittima” e non invece di pena “illegale” (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818). Come ha significativamente affermato la citata Sez. 2, n. 33453/2023, il carattere cogente della riduzione nella misura della metà è stato chiarito dalle Sezioni unite in un caso nel quale la pena era stata determinata in misura persino inferiore al minimo edittale (Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539).
