Legittimo impedimento del difensore: non basta l’attestazione “per verità” del cancelliere del tribunale presso il quale pende il procedimento concomitante (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 1211/2024 ha stabilito che il concomitante impegno professionale dell’avvocato attraverso l’attestazione del cancelliere del Tribunale presso il quale pende il procedimento concomitante contenente l’affermazione “per la verità”, è inidoneo a dimostrare l’impegno professionale dedotto e di conseguenza a giustificare l’istanza di rinvio.

Fatto

Il ricorrente nell’atto di appello aveva eccepito la nullità del dibattimento di primo grado e, conseguentemente, della sentenza emessa, per la mancata partecipazione all’udienza del proprio difensore di fiducia, Avv. G.M., il quale aveva inoltrato a mezzo pec, presso la cancelleria del giudice di primo grado, istanza di rinvio per l’udienza, data la concomitanza con un altro impegno professionale riguardante un processo per omicidio colposo (colpa medica) da discutere presso il Tribunale di S.

Il tribunale aveva rigettato l’istanza in quanto tardiva, ritenendo, inoltre, che l’Avv. G.M. avesse dimostrato il concomitante impegno attraverso l’attestazione del cancelliere del Tribunale presso il quale pendeva il procedimento concomitante contenente l’affermazione “per la verità”, documento – in base ad un orientamento giurisprudenziale citato in sentenza – inidoneo a dimostrare l’impegno professionale dedotto e a giustificare l’istanza di rinvio.

Secondo il ricorrente, invece, tale attestazione avrebbe attestato il legittimo impedimento e, anzi, la documentazione fornita doveva ritenersi più completa del verbale della precedente udienza, in quanto in essa era stato menzionato il capo di imputazione del processo concomitante, a dimostrazione della delicatezza del processo. 

Decisione

La Suprema Corte premette che la corte di merito, nel disattendere il motivo di appello relativo al diniego del rinvio dell’udienza a seguito di istanza del difensore per concomitante impegno professionale, ha applicato principi costanti nella giurisprudenza di legittimità ritenendo l’intempestività della comunicazione dell’impedimento (un solo giorno utile prima dell’udienza), l’inidoneità della documentazione dei concomitanti impegni professionali (uno attestato con un visto della cancelleria “per la verità”, due con documentazione totalmente assente o incompleta, un altro sorto successivamente a quello per il presente procedimento).

Gli impegni sono stati ritenuti indimostrati e tali da non giustificare il rinvio richiesto in relazione al presente procedimento già oggetto, a sua volta, di altri due precedenti differimenti per concomitanti impegni professionali del difensore.

Deve essere ribadito che «l‘obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell’udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell’impedimento» (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Rv. 260579).

Inoltre, il legittimo impedimento addotto dal difensore a fondamento della richiesta di rinvio per un concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo.

Nella specie la Suprema Corte ha escluso che la mera produzione dell’istanza di rinvio sulla quale era stata apposta l’attestazione “visto per la verità” da parte della cancelleria dell’ufficio presso il quale pendeva il procedimento concomitante, fosse idonea a documentare l’impegno professionale addotto a giustificazione dell’istanza di rinvio (Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017, dep. 2018, P., Rv. 272297).

L’applicazione congiunta di tali principi rende manifestamente infondati i rilievi del ricorrente con riguardo all’impedimento professionale.