Furto in abitazione: l’estensione della nozione di “pertinenza” (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 50105/2023 ha stabilito che in tema di furto in abitazione, deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni.

Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell’abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell’ambito del medesimo territorio comunale.

La Corte territoriale ha ritenuto sufficiente la prova che la condotta illecita fosse stata commessa nel garage di proprietà della persona offesa, ossia in un luogo destinato al compimento di atti della vita domestica, sottolineando l’irrilevanza dell’ubicazione della residenza della persona offesa in altro luogo del medesimo Comune; da tale affermazione la difesa sembra desumere anche l’affermazione dell’irrilevanza della contiguità del garage all’appartamento destinato a residenza del medesimo proprietario, confrontandosi solo parzialmente con il costrutto motivazionale della sentenza impugnata.

Secondo quanto anche recentemente affermato, integra il reato previsto dall’art. 624 bis cod. pen., la condotta dì chi si impossessa di beni mobili introducendosi all’interno di un garage mediante la forzatura della porta d’ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell’abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, Rv. 278446).

In una pronuncia della cassazione (Sez. 5, n.27326 del 28/04/2021, n.m.), richiamata nel ricorso, si è affermato che, avuto riguardo alla ratio dell’aggravante di punire con maggiore severità la particolare pericolosità manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo – l’aggravante stessa sussiste anche quando il reato sia commesso in una immediata pertinenza dell’abitazione: come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative.

La Suprema Corte ne ha, quindi, desunto il seguente principio di diritto: «La nozione di “pertinenza di luogo destinato a privata dimora”, di cui all’art. 624 bis, c.p., si riferisce a ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica ovvero funzionale al bene principale, per essere destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento di esso, resa possibile da una contiguità, anche solo di servizio tra bene principale e bene pertinenziale».

Ebbene, la pronuncia in esame risulta rispettosa di tale principio anche laddove i giudici di merito hanno precisato che sul concetto di pertinenza rilevante ai fini del giudizio penale: “non incide assolutamente il fatto che il proprietario del box sia residente nello stesso immobile, piuttosto che in altro appartamento sito nelle vicinanze, allorquando il garage è comunque inserito (come nel caso di specie) in un complesso condominiale composto da abitazioni private, effettivamente occupate non rileva il fatto che la persona offesa sia proprietario di un appartamento nel medesimo condominio, piuttosto che in un altro condominio, e dove la stessa abbia residenza anagrafica”.

Con tale, fondamentale, passaggio della motivazione, in cui si è riconosciuto il suddetto rapporto di pertinenzialità anche qualora il proprietario del box abiti in un appartamento sito nelle vicinanze, il ricorso omette di confrontarsi, reiterando il tema della diversità di indirizzi tra la residenza e il garage della persona offesa quale unico elemento utile e sufficiente a dimostrare l’inesistenza del rapporto di pertinenzialità.

Ma nella sentenza impugnata, lungi dal contestarsi il requisito della contiguità, si è semplicemente specificato che nel caso concreto sussistesse contiguità ai sensi della circostanza aggravante in esame, dovendosi ritenere contigui ai fini penali anche quei beni che siano ubicati in edifici situati «nelle vicinanze» dell’abitazione.