Nomina tardiva del difensore: non giustifica la concessione di un termine a difesa (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 21874/2023, udienza del 14 marzo 2023, ha definito un ricorso a mezzo del quale il difensore, tra gli altri motivi, aveva dedotto il vizio di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 108 e 178 cod. proc. pen., rappresentando che l’imputato, in data 4 ottobre 2022, aveva nominato un nuovo difensore di fiducia; la Corte di appello, all’udienza del 12 ottobre 2022, aveva rigettato la richiesta di un termine di difesa, ritenendo che la nuova nomina risultasse tardiva rispetto all’udienza fissata per la trattazione del giudizio di secondo grado.

Nell’opinione del ricorrente, la Corte di appello, rigettando la richiesta di termine a difesa, avrebbe violato il diritto di partecipazione e di assistenza dell’imputato, con nullità conseguente anche della sentenza di secondo grado. Le argomentazioni spese al riguardo in ordine alla tardività della nomina sarebbero state infondate poiché la legge non imporrebbe alcun termine per nominare un nuovo difensore. La Corte territoriale, in ogni caso, nel calcolare il tempo trascorso tra la notifica del decreto di citazione e l’udienza fissata per la trattazione dell’appello, avrebbe errato, poiché non avrebbe detratto i giorni di sospensione feriale dei termini.

Il collegio di legittimità ha ritenuto inammissibile il motivo per manifesta infondatezza.

Ha premesso a tal fine che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato all’imputato il 26 luglio 2022, circa due mesi e mezzo prima dell’udienza fissata il 12 ottobre 2022. Tanto premesso, la Corte d’appello aveva rigettato la richiesta di termini a difesa per due motivi: la nomina del nuovo difensore era tardiva, essendo intervenuta solo pochi giorni prima dell’udienza, sebbene l’imputato avesse avuto circa due mesi e mezzo di tempo per effettuarla; il difensore avrebbe, in ogni caso, potuto adeguatamente prestare la propria difesa avendo ricevuto la nomina otto giorni prima dell’udienza ed essendo dunque in tempo anche per rispettare il termine per la presentazione delle sue conclusioni.

Con riferimento a quest’ultimo profilo, la Corte territoriale aveva ritenuto che il termine, benché breve, sarebbe stato sufficiente, atteso che si trattava di un processo di agevole trattazione, la cui istruttoria si era risolta in due brevissime deposizioni e nell’acquisizione di un numero ridotto di documenti.

Il collegio ha di conseguenza ritenuto che la decisione della Corte di appello si è posta in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “in materia di diritto di difesa, il termine previsto dall’art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva, e, tuttavia, non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all’udienza, dovendo lo stesso essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo” (Sez. 4, n. 48020 del 12/07/2018, Rv. 274036; Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Rv. 267804).

Nel caso in esame, la nomina va considerata sicuramente tardiva, essendo intervenuta solo pochi giorni prima dell’udienza, sebbene l’imputato avesse avuto circa due mesi e mezzo di tempo per effettuarla: periodo più che congruo, anche considerando la sospensione feriale.

La decisione in esame asseconda un indirizzo ben consolidato che trova nella ragionevole durata del processo il suo principale criterio ispiratore ma è comunque alimentato da una seconda esigenza, quella di evitare che le nomine e le revoche dei difensori e la loro tempistica diventino parte di una strategia difensiva complessiva finalizzata a controllare le scansioni e i tempi del processo (si confronti su questo specifico tema Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 4928/2023, udienza del 27 ottobre 2022).