
In materia di indennizzi per ingiusta detenzione capita di leggere la qualunque e alle volte anche qualcosa di più come in questo caso.
Un giovane di 20 anni, incensurato viene imprigionato per 860 giorni e dopo esser stato assolto presenta la domanda di indennizzo per i 2 anni e più di 4 mesi trascorsi nelle nostre carceri.
La corte di appello di Palermo in ordine al quantum ha disposto la liquidazione al ricorrente della somma di euro 202.805,20 sulla base dell’applicazione del criterio aritmetico (pari a 235,82 euro per giorni 860 di ingiusta detenzione) aumentata di euro 27,000 e quindi alla misura finale di euro 230.000,00 in considerazione dello stato di incensuratezza dell’istante, della sua giovane età e della sofferenza morale patita per effetto della detenzione subita nello stato di cittadino extracomunitario.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorre in cassazione e scrive: “la Corte territoriale si sarebbe discostata dal solo parametro aritmetico sulla base di una motivazione meramente apparente, atteso che le condizioni di giovane età e di incensuratezza erano comuni alla media dei condannati con sentenza irrevocabile e che quindi non potevano essere poste alla base della concessa personalizzazione della misura dell’indennizzo”.
Quindi secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze in considerazione del fatto che i nostri detenuti sono statisticamente giovani ed incensurati l’aumento della somma di indennizzo nella misura di circa il 10% del calcolo aritmetico sarebbe incongrua e illogica!
La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 50286/2023 ha rigettato il ricorso ed ha rilevato che: “una somma a titolo di personalizzazione del danno pari a circa C 27.000,00, corrispondenti a meno del dieci per cento globalmente riconosciuto.
Va quindi rilevato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il quantum dell’indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all’esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso e al fine di rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte all’esame del giudice della riparazione (Sez. 4, n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259; Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, Di Domenico, Rv. 280072); ricordando altresì il controllo sulla congruità della somma liquidata è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell’indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 27474 del. 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adottato una motivata personalizzazione dell’indennizzo – in misura, come detto, contenuta rispetto a quello ricavabile sulla scorta del criterio aritmetico – adducendo, con motivazione non illogica, elementi fattuali quali la giovane età del ricorrente e la sofferenza morale derivante dalla gravità dell’imputazione ascritta anche in ragione della condizione di cittadino detenuto in un istituto italiano con la conseguente condizione di isolamento che ne è derivata.
In riferimento a tale criterio, le argomentazioni della difesa erariale si sono limitate a richiamare dati statistici relativi all’età media dei soggetti sottoposti a detenzione e dell’incidenza percentuale dei ristretti di nazionalità straniera sulla popolazione carceraria, ma senza – di fatto – nulla dedurre in punto di eventuale illogicità della motivazione adottata dalla Corte territoriale in ordine all’adeguatezza del criterio di personalizzazione della somma riconosciuta.
D’altra parte, appare infondata la deduzione operata dalla parte ricorrente in ordine alla sussistenza di un causale di riduzione dell’indennizzo determinata dalla ritenuta colpa lieve della parte istante, atteso che tale argomentazione si fonda sui medesimi elementi già esclusi dalla Corte territoriale in punto di valenza sinergica del comportamento dell’istante stesso rispetto alla detenzione subìta. Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso.
Il Ministero ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla originaria parte istante, liquidate come in dispositivo”.

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