Revoca pena sospesa in caso di cumulo di due condanne con pena complessivamente inferiore a due anni (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 49807/2023 ha ribadito che in tema di revoca della sospensione condizionale della pena a seguito della commissione di un secondo delitto per cui sia stata riportata condanna non sospesa, è irrilevante che il cumulo delle sanzioni inflitte con le diverse condanne sia inferiore ai due anni, in quanto la “salvezza” di cui al primo comma dell’art. 168 cod. pen. riguarda il caso di due condanne entrambe sospese e l’ultimo comma del medesimo articolo si riferisce a seconda condanna per delitto anteriormente commesso (conforme n. 501 del 1993, Rv. 194527-01).

La Suprema Corte premette che l’art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. prevede che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato “commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva […]”.

Nel caso in esame, il Tribunale, preso atto della commissione, nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha concesso la sospensione condizionale della pena, del delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale è stata inflitta una pena detentiva non sospesa dal giudice della cognizione, correttamente ha revocato detto beneficio, non potendo, come, invece, invocato dalla difesa, estendere il beneficio di cui alla prima sentenza di condanna alla seconda, in quanto la valutazione di meritevolezza a tal fine necessaria compete al solo giudice della cognizione (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Rv. 280682), che nel caso in esame l’ha esclusa.

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso di prima condanna per delitto con il beneficio della sospensione e di seconda condanna per delitto senza sospensione condizionale, non ha rilievo che il cumulo delle sanzioni inflitte con le diverse condanne sia inferiore ai due anni, in quanto la “salvezza” di cui al primo comma dell’art. 168 cod. pen. riguarda il caso di due condanne entrambe sospese e l’ultimo comma di tale articolo si riferisce a seconda condanna per delitto anteriormente commesso (Sez. 6, n. 501 del 22/02/1993, Rv. 194527: nella specie la cassazione ha accolto il ricorso del P.M. ed ha annullato con rinvio il provvedimento di diniego della revoca della sospensione condizionale della prima condanna, motivato sull’assunto che il cumulo delle sanzioni inflitte era inferiore ai limiti stabiliti dall’art. 168 cod. pen.).

E ciò, a maggior ragione, se si considera che, anche quando il giudice dell’esecuzione applica ai fatti oggetto di diverse sentenze di condanna l’istituto della continuazione, ed è quindi autorizzato a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena derogando al principio di intangibilità del giudicato, lo può fare solo quando il giudice di cognizione non si è pronunciato sul punto; quando, viceversa, quest’ultimo ha già escluso espressamente la concessione della sospensione condizionale richiesta, non è consentito, in sede di esecuzione, estendere il beneficio ai fatti precedentemente valutati anche sotto tale aspetto (Sez. 1, n. 46146 del 12/04/2018, Rv. 273986).