Impugnazione e deposito dichiarazione o elezione di domicilio: nessuna compressione del diritto di difesa (di Riccardo Radi)

La via dell’incostituzionalità sembra preclusa alle modifiche dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. a questo punto ci rimangono le … “interlocuzioni”.

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 37/2024 ha ribadito che è palesemente infondata la dedotta l’incostituzionalità delle previsioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1- quater, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

La difesa sostiene che le menzionate norme processuali, nel prevedere che, con l’atto di appello, debbano essere depositate, a pena di inammissibilità, anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’appellante, determinerebbero un’indebita compressione del diritto di difesa, in violazione della previsione di cui all’art. 24 Cost.

In proposito, è d’uopo rilevare che questa Suprema Corte, nello scrutinare analoga deduzione di parte, ha, di recente, affermato che “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1- quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’atto di citazione, e Io specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi “in limine impugnationis” ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine” (così: Sez. 4, n. 43718 dell’11/10/2023, Rv. 285324- 01).

A questo punto rimangono le “interlocuzioni”, ma allo stato uno dei due interlocutori sembra non voglia dialogare.

Per convincerlo sarà necessario che gli avvocati oltre ad agitarsi si muovano concretamente.