Notifiche di cancelleria via PEC: non basta l’accettazione del sistema, occorre la prova dell’inoltro al destinatario (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 51507/2023, udienza del 21 dicembre 2023, ha corretto l’errore di un giudice che ha ritenuto perfezionata una notifica via PEC inviata dalla cancelleria sulla base del solo inoltre al sistema e senza che vi fosse prova del successivo inoltre al destinatario.

La vicenda sottostante al ricorso

La Corte territoriale, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 14 luglio 2023 ha rigettato l’istanza con la quale OP ha chiesto di dichiarare la non esecutività della sentenza pronunciata dalla Corte medesima il 4 luglio 2022, irrevocabile il 14 febbraio 2023.

Nei confronti di OP, il …, è stato eseguito l’ordine di esecuzione relativo alla sentenza pronunciata, in esito a giudizio cartolare ex art. 23-bis L. 176/2020, dalla Corte territoriale suddetta il 4 luglio 2022, termine per il deposito 90 giorni, depositata il 28 settembre 2022 e divenuta irrevocabile il 4 febbraio 2023 per la mancata presentazione dell’atto di ricorso.

Il difensore ha proposto istanza con la quale, evidenziando di non avere ricevuto la notifica del dispositivo e che pertanto il termine per il deposito dell’impugnazione non era decorso, ha chiesto che venisse dichiarata la non esecutività del titolo esecutivo o, in subordine, che l’imputato venisse restituito nel termine per proporre impugnazione.

Il giudice dell’esecuzione, rilevato che dagli atti risulta che la cancelleria ha inviato la comunicazione del dispositivo lo stesso 4 luglio 2022 alle ore 16.53 e che vi è la ricevuta dell’accettazione, ha rigettato l’istanza.

In data 19 luglio 2023 l’interessato ha presentato una seconda istanza nella quale ha evidenziato che la ricevuta di accettazione presente in atti attesta esclusivamente che il sistema ha preso in carico la richiesta ma non, in difetto dell’attestazione della consegna, che questa sia stata effettuata.

Consegna che, d’altro canto, non sarebbe avvenuta in quanto la mail era stata inviata

all’account [modificato per assicurare l’anonimizzazione] sempronio@ordineavvocati.it, indirizzo errato, e non a sempronio@ordineavvocati.org, quello cioè con l’estensione .org attribuita agli avvocati iscritti all’Albo di ….

In data 10 agosto 2023 il giudice dell’esecuzione ha vistato l’istanza disponendo di “trattarla” come ricorso per cassazione.

La decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è fondato.

La conclusione alla quale è pervenuto il giudice dell’esecuzione si fonda sul presupposto che la notifica sia stata correttamente effettuata e che l’atto sia stato ricevuto dal destinatario.

Circostanza questa che sarebbe dimostrata dal fatto che il dispositivo della sentenza è stato inviato a mezzo pec e che questa è stata “ricevuta” dal sistema.

Tale elemento non è decisivo.

Come correttamente evidenziato nell’atto di ricorso, infatti, la mail che attesta che il sistema ha “ricevuto” la pec si riferisce alla sola presa in carico della richiesta di invio e non è, quindi, in assenza di una specifica comunicazione di avvenuta consegna della mail, idonea ad attestare che la pec è in effetti pervenuta al destinatario e, di conseguenza, che la notifica si è perfezionata.

Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio affinché il giudice dell’esecuzione, considerato anche quanto evidenziato nel ricorso circa l’indirizzo pec cui in concreto è stata inviata la notifica, proceda a nuovo giudizio sul punto.