
La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 51414/2023 ha ricordato che la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione nel caso in cui siano state pronunziate più sentenze di condanna spetta al giudice di primo grado quando la corte di appello abbia riformato aspetti non sostanziali, come la pena accessoria.
L’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione nel caso in cui siano state pronunziate più sentenze di condanna, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall’oggetto della domanda e anche se la questione proposta riguardi una decisione emessa da un giudice diverso da quello competente in sede esecutiva (Sez. 1, n. 37300 del 2/07/2021, Rv. 282011 – 01).
Come chiarito dalla Corte di cassazione, poi, quando la modificazione della pena inflitta in primo grado sia stata la conseguenza di una rielaborazione sostanziale da parte del giudice d’appello (come nel caso di riconoscimento di circostanze attenuanti, esclusione di circostanze aggravanti, modificazioni del giudizio di comparazione, applicazione della continuazione tra più reati), la competenza funzionale a provvedere in ordine all’incidente di esecuzione appartiene a quest’ultimo.
Viceversa, la competenza funzionale spetta al giudice di primo grado quando la corte di appello abbia riformato aspetti non sostanziali, come la pena accessoria (Sez. 1, n. 40888 del 6/10/2015, Rv. 264797 — 01).

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.