Influencer, pandori griffati e beneficenza: una sintesi degli strumenti a difesa dei consumatori (di Vincenzo Giglio)

Credito fotografico: Stefania Garonzi, opera propria, CC BY-SA, 4.0, immagine tratta da Wikipedia.

Negli ultimi giorni dell’anno appena finito i media hanno proposto fino allo sfinimento la storia di una notissima influencer le cui società sono state pesantemente sanzionate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per avere attuato, insieme ad una azienda dolciaria di rilievo nazionale, pratiche commerciali scorrette.

La scorrettezza, secondo l’Autorità, è stata realizzata pubblicizzando un pandoro “griffato” messo in vendita ad un prezzo quasi triplicato rispetto a quello del medesimo prodotto non “griffato” e lasciando intendere ai consumatori che con il suo acquisto avrebbero contribuito all’acquisto di un macchinario destinato alle cure di bambini affetti da gravi patologie oncologiche.

In realtà, sempre secondo l’AGCM, la donazione era avvenuta prima del lancio pubblicitario ed era stata fatta soltanto dall’azienda dolciaria senza alcun contributo finanziario dell’influencer.

La diffusione mediatica della vicenda ha provocato ondate di indignazione e, a seguito di un esposto presentato presso tutte le Procure italiane dal CODACONS (un organismo di coordinamento delle associazioni che operano a difesa dell’ambiente e dei consumatori), l’apertura di procedimenti presso alcune di esse, tra le quali la Procura milanese che ha scelto l’iscrizione a modello 45 (atti non costituenti reato) per verificare, secondo alcune indiscrezioni di stampa, se sia ipotizzabile il reato di frode in commercio (art. 515 cod. pen.).

Ad una prima impressione, questa ipotetica configurazione non sembra particolarmente appropriata posto che la frode in questione ricorre, secondo il tenore letterale della norma incriminatrice, soltanto nel caso di consegna di un bene mobile al posto di un altro (aliud pro alio) o, in alternativa, diverso da quello pattuito o dichiarato per origine, qualità o quantità.

Nel caso in esame, invece, sembrerebbe non discutersi del prodotto in sé ma di ciò che è stato fatto credere ai consumatori riguardo alla destinazione dei proventi delle vendite attese.

Potrebbe quindi più fondatamente ipotizzarsi, sempre che i fatti accertati dall’istruttoria dell’AGCM rimangano confermati nella loro esistenza e consistenza, il delitto di truffa (art. 640 cod. pen.) i cui elementi costitutivi più caratteristici (artifici e raggiri e induzione in errore della vittima) si prestano assai meglio della frode in commercio a racchiudere la vicenda in esame.

Non andrebbero tuttavia dimenticate altre opzioni a difesa di coloro la cui scelta di acquisto sia stata il frutto di interferenze scorrette.

I menzionati artifici e raggiri potrebbero infatti avere rilievo in quanto produttivi di un vizio del consenso tale da rendere annullabile il contratto di acquisto: tale vizio assumerebbe la forma del dolo (art. 1439 cod. civ.) che si ha “quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato“, tenendo peraltro conto che “Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio“.

Merita infine di essere segnalato, sempre all’interno del comparto civilistico, lo strumento dell’azione di classe disciplinato dagli artt. 840-bis e ss., cod. proc. civ. che consente la tutela collettiva di diritti individuali omogenei, esperibile per ciò che qui importa nei confronti di imprese, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro attività.

Non mancano dunque gli strumenti a difesa dei consumatori ed anzi la loro tutela, diretta o indiretta, è assicurata in modo composito su più fronti.

Una raccomandazione tuttavia si impone: la miglior difesa a disposizione del consumatore è quella che egli stesso può esercitare da solo con la necessaria diligenza e col giusto distacco dalle correnti social, mai dimenticando che non tutto è oro quel che luccica.