Condanna per associazione mafiosa: è presunta la pericolosità sociale per l’applicazione della misura di sicurezza (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 29450/2023, udienza del 22 febbraio 2023, ha chiarito che, in tema di associazione di tipo mafioso, l’applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall’art. 417 cod. pen. non richiede l’accertamento, in concreto, della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l’assenza di pericolosità.

Precedenti conformi: n. 2025 del 2018, Rv. 272023 – 01; n. 38108 del 2015, Rv. 265006 – 01; n. 33951 del 2021, Rv. 281999 – 01; n. 44667 del 2016, Rv. 268678 – 01; n. 4115 del 2020, Rv. 278325 – 03.

Precedenti difformi: n. 3801 del 2014, Rv. 258602 – 01; n. 1027 del 2019, Rv. 274790 – 01; n. 7188 del 2021, Rv. 280804 – 01; n. 35996 del 2019, Rv. 276813 – 01; n. 24873 del 2023, Rv. 284817 – 01.