Sentenza di patteggiamento: anche se non equiparabile ad una condanna, è un elemento di prova nel giudizio civile (di Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. 3^, sentenza n. 28428/2023 dell’11 ottobre 2023, ha affermato che la sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito.

Costui, pertanto, ove intenda disconoscerne l’efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall’onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza.

Nel caso in esame, il collegio di legittimità ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patiti dai clienti per la sottoscrizione di investimenti proposti da un istituto di credito per il tramite di un promotore finanziario, negando che la sentenza di patteggiamento a carico di quest’ultimo rappresentasse un indizio valutabile unitamente ad ulteriori concordanti elementi.

Precedenti difformi: n. 20170/2018 Rv. 650182 – 01.

Altri precedenti: n. 30328/2017, Rv. 646556 – 01; n. 18363/2017, Rv. 645367 – 01.