La circostanza attenuante dell’articolo 62 n. 4 c.p. è assorbita dall’ipotesi attenuata speciale prevista dall’art. 648, comma 4, cod. pen. (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 51255/2023 ha stabilito che la circostanza attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. non è compatibile con l’ipotesi attenuata speciale prevista dall’art. 648, comma 4, cod. pen., nella quale resta assorbita, in quanto il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione.

Ed invero, va evidenziato che il giudice di prime cure aveva effettuato una valutazione complessiva del fatto per ricondurre la fattispecie concreta nell’ipotesi attenuata prevista dall’art. 648 cod. pen., ritenendolo dunque di particolare tenuità, valutazione nella quale è rientrato anche il valore esiguo del bene, ragion per cui tale aspetto non può essere nuovamente valutato ai fini della applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

Sul punto, la cassazione ha avuto cura di precisare che, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (da ultimo, Sezione 7, ord. n. 19744 del 26/1/2016, Rv. 266673 – 01; Sezioni Unite, n. 13330 del 26/4/1989, Beggio, Rv. 182221 – 01; seguite da Sezione 2, n. 5895 del 14/1/2003, Rv. 223482 – 01; Sezione 4, n. 46031 del 9/10/2003, Rv. 226723 – 01; Sezione 4, n. 25321 del 6/5/2004, Rv. 228932 01; Sezione 2, n. 43046 del 16/10/2007, Rv. 238508 – 01), perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen. è assorbita nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cod. pen.

Invero, lo stesso elemento non può essere valutato favorevolmente due volte e ciò indipendentemente dalla natura delle due attenuanti, una relativa a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto reato (quella di cui all’art. 648 cod. pen.) e l’altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato (quella di cui all’art. 62 cod. pen.).

Analogamente, in applicazione dello stesso principio, con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione, è stato ritenuto che, qualora la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 323-bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. (Sezione 6, n. 3774 del 13/11/2018, Rv. 275045 – 01; Sezione 6, n. 34248 del 9/6/2011, Rv. 250837 – 01).

Va, in conclusione, affermato il seguente principio di diritto: «La circostanza attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. non è compatibile con l’ipotesi attenuata speciale prevista dall’art. 648, comma 4, cod. pen., nella quale resta assorbita, in quanto il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione».