Immagini, video e audio creati da sistemi di intelligenza artificiale: una proposta di legge per regolamentarli (di Riccardo Radi)

L’innovazione digitale ha nell’evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) uno degli esiti più evidenti degli ultimi anni.

Il Parlamento europeo ha recentemente discusso la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e che modifica alcuni atti legislativi dell’Unione (COM (2021) 206 final).

Una quota sempre maggiore di contenuti audiovisivi ed editoriali in genere è frutto di elaborazioni generate dall’intelligenza artificiale, compresi i cosiddetti «deep fake», ovvero i contenuti audio, immagine o video manipolati o sintetizzati in modo da farli apparire falsamente autentici o veritieri utilizzando le tecniche di IA, tra cui l’apprendimento automatizzato (machine learning) e profondo (deep machine learning).

Il crescente ricorso a questi contenuti prodotti mediante sistemi di IA pone diverse criticità legate all’autenticità, alla verifica delle fonti, alla tutela del diritto d’autore e della propria immagine, al contrasto della disinformazione e alla responsabilità per diffamazione.

In attesa di un quadro regolatorio complessivo, anche in attuazione dei regolamenti europei, è stata pubblicata la proposta di legge numero 1514 (allegata alla fine del post) titolata: “Disposizioni per assicurare la trasparenza nella pubblicazione e diffusione di contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale .

I proponenti ritengono urgente rendere univocamente e immediatamente trasparente e riconoscibile agli utenti la natura non umana, e dunque artefatta e manipolata, dei contenuti prodotti mediante sistemi di IA, anche attraverso l’etichettatura immediatamente riconoscibile (label) o il tracciamento tramite filigrana (watermark).

La proposta di legge introduce l’obbligo per i soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di IA, in ogni mezzo trasmissivo, di assicurare agli utenti l’immediata riconoscibilità di tali contenuti, anche prevedendo l’adozione di un’etichettatura univoca, ad esempio «AI made/prodotto da IA», secondo le modalità definite dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.