Documenti acquisiti nel corso del dibattimento smarriti e poi ricostituiti: la sentenza non è nulla (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 46890/2023 si è occupata della rilevanza dello smarrimento di atti e documenti dal fascicolo dibattimentale e delle conseguenze della sentenza emessa in assenza di documenti non adeguatamente ricostituiti.

La Suprema Corte ha ricordato che non è nulla, in difetto di specifica previsione, la sentenza deliberata in assenza di documenti che, acquisiti al fascicolo processuale e andati dispersi nel corso del procedimento, non siano stati adeguatamente ricostituiti da parte del giudice (Sez. 2, n. 15821 del 26/02/2019, Rv. 276555) ove si è anche precisato che, anche a voler ritenere illegittima la decisione del giudice di merito di disporre la ricostituzione, ai sensi degli artt. 112 e 113 cod. proc. pen., degli atti del procedimento mancanti senza richiedere, altresì, la produzione di copia dei documenti dispersi, da tale violazione non sarebbe desumibile alcuna ipotesi di nullità.

Gli atti ricostruiti ai sensi dell’art. 113 cod. proc. pen., la cui efficacia opera “ex tunc”, tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi, e la loro presenza nel fascicolo, traendo legittimazione dal titolo in base al quale l’originale avrebbe dovuto essere presente, non presuppone alcuna forma di contraddittorio preventivo. Fattispecie in cui la Cassazione ha confermato la decisione del giudice di pace che, a seguito della dispersione del fascicolo processuale, aveva disposto la ricostituzione degli atti con ordinanza non notificata alle parti.

Difatti, seppure si debba ritenere l’illegittimità della decisione della corte di appello, la quale preso atto dello smarrimento della documentazione disponeva la ricostituzione degli atti mancanti a norma degli articoli 112 e 113 cod. proc. pen. limitatamente a quelli del procedimento senza richiedere anche la produzione di copia dei documenti, che era suo onere disporre e non anche obbligo incombente sulle parti incolpevoli delle dispersioni avvenute in sede giurisdizionale, deve sottolinearsi come anche a volere ritenere violate le predette norme alcuna nullità ne deriva.

Dalla citata disciplina dettata in tema di smarrimento e ricostituzione degli atti del procedimento dagli articoli 112 e 113 cod. proc. pen. non è desumibile alcuna previsione di nullità della sentenza che abbia deliberato in assenza di documenti non adeguatamente ricostituiti e poiché le nullità sono sempre tassative, la sentenza impugnata non è affetta dal lamentato vizio dedotto con il primo motivo di ricorso dalla parte civile.

La cassazione, infatti, ha avuto modo di precisare che: – la previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell’attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista (Sez. 6, n. 7252 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280634); – non è nulla, in difetto di specifica previsione, la sentenza deliberata in assenza di documenti che, acquisiti al fascicolo processuale e andati dispersi nel corso del procedimento, non siano stati adeguatamente ricostituiti da parte del giudice (Sez. 2, n. 15821 del 26/02/2019, Rv. 276555) ove si è anche precisato che, anche a voler ritenere illegittima la decisione del giudice di merito di disporre la ricostituzione, ai sensi degli artt. 112 e 113 cod. proc. pen., degli atti del procedimento mancanti senza richiedere, altresì, la produzione di copia dei documenti dispersi, da tale violazione non sarebbe desumibile alcuna ipotesi di nullità.

La previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell’attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista (Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Rv. 261249); – gli atti ricostruiti ai sensi dell’art. 113 cod. proc. pen., la cui efficacia opera “ex tunc”, tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi e la loro presenza nel fascicolo, traendo legittimazione dal titolo in base al quale l’originale avrebbe dovuto essere presente, non presuppone alcuna forma di contraddittorio preventivo (Sez. 6, n. 4121 del 17/01/2007, Rv. 236571).