
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 49726/2023 ha ribadito che la impossibilità di decidere allo stato degli atti sussiste «unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (così, anche da ultimo, Sez. 5, n. 112 del 30/09/2021, dep. 2022, Rv. 282728).
Detto istituto – come affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820) – ha carattere eccezionale e ad esso «può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione».
Anche successivamente le Sezioni unite hanno osservato che nell’art. 603 del codice di rito sono previste evenienze procedimentali «che si traducono nella previsione di poteri, non già di doveri, di rinnovazione in capo al giudice d’appello, valorizzando il metodo dell’oralità nelle specifiche ipotesi della non decidibilità allo stato degli atti (comma 1), ovvero della assoluta necessità di provvedere ex officio all’integrazione del quadro probatorio (comma 3)» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in motivazione).
Avuto specifico riguardo all’acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello, si è di recente affermato che essa, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, postula pur sempre che la prova richiesta sia decisiva rispetto al quadro probatorio in atti (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, Rv. 280504).

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