L’avvocato che si rivolge alla giustizia per ottenere il pagamento dei propri compensi non commette estorsione (di Riccardo Radi)

È dovuta intervenire la cassazione sezione 2 con la sentenza numero 50652 depositata il 19 dicembre 2023 per annullare senza rinvio la sentenza d’appello che condanna l’avvocato, per tentata estorsione alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 400,00 di multa, laddove l’inquadramento della condotta dell’agente nel delitto ex articolo 629 Cp si profila illegittimo, sia nella forma tentata, che in quella consumata, dato che l’azione “costrittiva” non è stata identificata nella minaccia di fare ricorso all’autorità giudiziaria per ottenere somme non dovute ma nel concreto ottenimento, attraverso la mediazione del giudice civile, di atti di decreto ingiuntivo e precetto, oltre che nelle successive azioni di pignoramento, mentre le affermazioni della sentenza impugnata non risolvono l’ontologica incompatibilità tra l’attivazione di cause civili, che implica la mediazione giudiziale, e l’azione estorsiva.

La Suprema Corte ha sottolineato che integra il reato di estorsione e non quello di truffa la minaccia di prospettare azioni giudiziarie – nella specie decreti ingiuntivi e pignoramenti – al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, qualora l’avvocato ne sia consapevole, potendosi individuare il male ingiusto ai fini dell’integrazione del più grave delitto nella pretestuosità della richiesta, Cassazione sezione 2 n. 48733/2012.

Inoltre, si riafferma che in tema di estorsione, la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un’esteriore apparenza di legalità, può integrare l’elemento costitutivo del delitto di cui all’articolo 629 c.p. quando sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia.

Il principio è stato espresso in un caso in cui gli imputati avevano evocato vicende “inconfessabili” che sarebbero emerse nel corso di un instaurando processo civile, reclamando la corresponsione di un compenso non dovuto in cambio della mancata instaurazione di esso, Cassazione sezione 2 n. 36365/2013. Nel caso esaminato le condotte ascritte all’avvocato non possono essere inquadrate come estorsione perché l’intervento del giudice esclude la sussistenza sia di una “illecita costrizione”, che di un “profitto ingiusto”.