Truffa e aggravante della minorata difesa: i chiarimenti della Cassazione (di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 50005/2023, udienza del 6 dicembre 2023, ha precisato a quali condizioni sia ravvisabile l’aggravante della cosiddetta minorata difesa in relazione al delitto di truffa.

La circostanza aggravante richiamata dall’art. 640, comma 2, n. 2 bis cod. pen., si realizza quando l’agente approfitti di “circostanze di tempo, di luogo o di persona (…) tali da ostacolare la (…) privata difesa”.

La più recente giurisprudenza di legittimità, apprezzando le peculiarità delle transazioni commerciali che possono realizzarsi in ambienti “virtuali”, come per il commercio elettronico e per gli acquisti operati sulla rete Internet, ha affermato che quelle circostanze di tempo (in ragione della rapidità con cui si perfezionano le transazioni sulla rete) e di luogo (operando le parti, appunto, in un ambiente “virtuale” in cui ogni relazione è affidata a contatti di tipo telematico a distanza) possano, in relazione alle peculiarità della singola vicenda fattuale, esser piegate dall’agente per ostacolare le ordinarie cautele adottate nella conclusione di contratti.

Ciò che rileva (secondo la scansione dell’accertamento dell’esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di “ostacolo alla pubblica o privata difesa”; della produzione in concreto dell’effetto di “ostacolo alla pubblica o privata difesa” che ne sia derivato; del fatto che l’agente ne abbia concretamente “profittato”, avendone, quindi, consapevolezza: Sez. unite, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 – 02, § 14.) è che una delle parti, agendo nell’ambito di un rapporto contrattuale instaurato e poi concluso non in presenza, ma a distanza e attraverso sistemi di comunicazione telematica, approfitti delle indicate circostanze di tempo e di luogo per ostacolare la difesa della controparte da possibili intenti fraudolenti o comunque abusivi, impedendo l’immediato accertamento della condotta illecita realizzata grazie all’agevolazione che discende dall’utilizzazione dello strumento della rete, da cui l’agente abbia consapevolmente tratto specifici vantaggi (Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Rv. 273900 – 01; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Rv. 269893 – 0; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Rv. 268450 – 0; Sez. 2, n. 18252 del 13/4/2022, n.m.).

A diverse conclusioni dovrà giungersi invece quando le modalità telematiche della vendita non abbiano in concreto avvantaggiato il reo, sussistendo – ad esempio – la possibilità di visionare il bene in un luogo fisico indicato ed esistente – Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Rv. 281800 – 01, ovvero quando dopo il primo contatto tra venditore e acquirente avvenuto su una piattaforma, la trattativa si sia sviluppata mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso: Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Rv. 280515 – 01).

Si tratta di interpretazione che si pone in linea di continuità con la ratio della norma che disciplina la circostanza in esame, individuata dalla Relazione del Guardasigilli al Re sul codice penale del 1930 e ribadita di recente dalla giurisprudenza a Sezioni unite della Corte («Il fondamento della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, in riferimento a ciascuna delle tipologie di elementi fattuali che possono integrarla, è stato generalmente ravvisato nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l’agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui quest’ultima viene a svolgersi»: Sez. Unite, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, cit., § 12.).