Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 50005/2023, udienza del 6 dicembre 2023, ha opportunamente chiarito a quali condizioni sia possibile riconoscere l’attenuante del risarcimento del danno nell’ambito del rito abbreviato.
Così si è espresso il collegio di legittimità: dal testo della decisione di primo grado risulta che l’imputato ha operato il risarcimento del danno, risarcimento già documentato all’udienza del 9 aprile
2021, cui ha fatto seguito la remissione della querela prodotta all’udienza del 7 luglio 2021, quando fu presentata la richiesta di essere giudicato con le forme del giudizio abbreviato, con la contestuale pronuncia dell’ordinanza di ammissione al rito richiesto.
L’affermazione della Corte territoriale, secondo la quale il risarcimento intervenuto “nelle more del processo” preclude il riconoscimento dell’invocata attenuante, essendo già instaurato il giudizio, è errata in diritto: ai fini del riconoscimento di quella circostanza, per l’ipotesi che si proceda con le forme del rito abbreviato, la riparazione del danno (mediante risarcimento ovvero restituzione) rileva ove sia intervenuta prima che sia pronunciata l’ordinanza di ammissione al rito (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Rv. 284043 – 01; Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 – 01; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278380 – 01; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Rv. 272933 – 01).
