Ultim’ora: in discussione alla Camera la proposta di legge sulla modifica della prescrizione (di Francesco Buonomini)

Si segnala che nella seduta del 14 dicembre 2023 presso la Camera dei Deputati è stato discusso il Seguito dell’esame della proposta di legge n. 893 e abbinate – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione.

La proposta di legge presentata il 17 febbraio 2023 di iniziativa dei deputati Pittalis Pietro, Calderone Tommaso Antonino, Patriarca Annarita con Relatori in II Commissione Giustizia in sede referente l’8 giugno 2023 e in Assemblea i deputati COSTA Enrico PELLICINI Andrea risulta, al netto degli emendamenti, del seguente tenore:

Art. 1. (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 158, primo comma, le parole: « o continuato » e le parole: « o la continuazione » sono soppresse; b) l’articolo 159 è sostituito dal seguente: « Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione) – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento della questione ad altro giudizio; 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta »; c) all’articolo 160: 1) al primo comma è premesso il seguente: « Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna »; 2) al primo comma, le parole: « il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna » sono sostituite dalle seguenti: « e il decreto di citazione a giudizio »; d) l’articolo 161 è sostituito dal seguente: « Art. 161. – (Effetti della sospensione e dell’interruzione) – La sospensione e l’interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, dei due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 »; e) l’articolo 161-bis è abrogato.

Art. 2. (Abrogazione dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale in materia di improcedibilità) 1. L’articolo 344-bis del codice di procedura penale è abrogato.

Non ci resta che attendere gli sviluppi dell’iter parlamentare.