Intercettazioni casuali di persone non coinvolte nelle indagini: violato l’art. 8 CEDU se gli interessati non possono sottoporre a controllo la regolarità dell’iter seguito (di Vincenzo Giglio)

La prima sezione della Corte europea dei diritti umani ha definito, con decisione del 26 ottobre 2023 (allegata alla fine del post nella versione originaria in lingua inglese), il caso Plechlo c. Slovacchia (ricorso n. 18539/19).

Il ricorrente aveva esposto che alcune sue conversazioni telefoniche erano state intercettate nell’ambito di un procedimento riguardante altre persone, procedimento poi concluso con l’archiviazione nel lontano 2007.

Ciò nonostante, le registrazioni audio e la trascrizione delle predette conversazioni erano state conservate negli archivi della polizia polacca per poi essere utilizzate ben nove anni dopo, unitamente ad altri elementi, in un procedimento penale questa volta a carico del ricorrente.

Aveva quindi lamentato la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata.

La Corte EDU, premessa un’ampia ricognizione della propria giurisprudenza su questioni analoghe, ha ricordato che le ingerenze delle autorità pubbliche nella privacy delle persone sono possibili solo se previste dalla legge, la quale a sua volta, tanto più allorché si tratti di operazioni di sorveglianza segreta, deve essere rispettare i parametri della chiarezza, della prevedibilità e di un’adeguata accessibilità, solo a queste condizioni essendo possibile la tutela degli individui da ingerenze dei poteri pubblici.

Sulla base di questa premessa, la Corte ha ritenuto che l’ordinamento slovacco non permette alle persone coinvolte in modo casuale in intercettazioni disposte in un procedimento cui rimangono estranee di sottoporre a controllo l’atto che autorizza le operazioni, il modo in cui queste sono eseguite, la conservazione dei loro risultati e infine il loro uso.

Ne consegue che nel caso in esame vi è stata violazione dell’art. 8 della CEDU.