Uso di atto falso: è un reato istantaneo (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 38740/2023, udienza del 28 giugno 2023, ha affermato, in accordo alla preesistente giurisprudenza, che il delitto di uso di atto falso è istantaneo e non permanente, in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti prodotti da questo rappresenta il risultato dell’azione criminosa (Sez. 5, n. 38438 del 29/05/2015, Rv. 264920).

Nel caso in esame agli imputati era stato contestato di avere fatto uso di un testamento olografo, relativo alle ultime volontà di GC, risultato falso perché non riconducibile nella sua interezza all’autore dell’atto. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, uno dei ricorrenti avrebbe chiesto al notaio il deposito e la pubblicazione della scheda testamentaria in questione, procedendo poi entrambi gli imputati, per fatti concludenti, ad attività corrispondenti alla qualità di eredi (tra le quali la richiesta di volture catastali, la presentazione della denuncia di successione, l’incasso di somme dovute al defunto, la surroga in contratti d’affitto, la riscossione dei canoni d’affitto).

A tal proposito, il collegio ha ritenuto che il reato si è consumato con l’uso che gli imputati hanno fatto dell’atto falso, con la pubblicazione del testamento.

Quanto alle ulteriori attività indicate nel capo di imputazione, il giudice di merito ha correttamente valutato che esse non costituissero un nuovo e concreto utilizzo del testamento.

Con esse, in effetti, gli imputati si sono limitati a spendere la loro qualità di eredi, “godendo” in tal modo degli effetti che il reato ha prodotto nel tempo, usufruendo, cioè, del risultato della loro precedente azione criminosa.