Obbligo di dimora e diritto di presenziare al processo (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 46173/2023 ha stabilito che l’imputato sottoposto all’obbligo di dimora che abbia tempestivamente manifestato, in qualunque modo, la volontà di comparire ha diritto di presenziare all’udienza camerale che si svolge in un comune diverso, sicché la mancata autorizzazione ad allontanarsi determina la nullità della sentenza emessa in esito a giudizio celebrato in sua assenza.

La Suprema Corte ha esaminato il caso relativa a giudizio camerale di appello avverso decisione emessa all’esito di rito abbreviato, in cui l’imputato, dichiarato assente nonostante fosse soggetto a misura limitativa della libertà personale, aveva manifestato, già con l’atto di appello, la volontà di comparire all’udienza.

Occorre rilevare che l’imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all’udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d’appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente (ex plurimis, Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247835, 247836 e 247837, Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Rv. 276658, oltre che in motivazione).

Trattasi di principio di recente ribadito, sempre con riferimento al giudizio abbreviato in appello, con particolare riferimento alla tempestività della manifestazione della volontà di presenziare anche in relazione alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Sez. 3, n. 25806 del 11705/2022, Rv. 283470, ha difatti chiarito che non comporta violazione del diritto di difesa, né compressione del principio del giusto processo la celebrazione in videoconferenza dell’udienza camerale per il giudizio di appello in processo definito con rito abbreviato, pur in mancanza del collegamento a distanza dell’imputato detenuto che ne abbia fatto richiesta, nel caso in cui la stessa sia stata presentata, durante il periodo emergenziale, in data successiva al termine indicato dal giudice per il suo inoltro o, comunque, in tempo non più utile all’organizzazione del collegamento.

In fattispecie come quella di cui innanzi, genera quindi una nullità assoluta la dichiarazione di assenza in quanto riguardante, ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., la regolare costituzione del contraddittorio e la stessa vocatio in iudicium di chi è sottoposto a processo (come evidenziato anche dalle Sez. U, n. 35399 del 2010, F., cit:., in motivazione al par. 7, nonché ribadito, con esplicito riferimento alle citate Sezioni Unite, da Sez. 5, n. 37016 del 23/06/2023, in motivazione, la quale, ancorché in ipotesi di giudizio ordinario e non di giudizio camerale d’appello avverso sentenza d’abbreviato, fa riferimento a Sez. 6, n. 14207 del 19/2/2009, Rv. 243575, e Sez. 5, n. 5845 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv. 258560, che, pur 3 intervenendo in fattispecie differenti da quella in esame, hanno evidenziato la natura assoluta della nullità).

Tali principi trovano applicazione, mutatis mutandis, anche nel caso, come quello di specie, di sottoposizione dell’imputato, per la fattispecie per la quale si procede in sede di giudizio camerale d’appello avverso sentenza d’abbreviato (ex art. 443, comma 4 cod. proc. pen.), all’obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui si svolge il processo, sempre che questi abbia tempestivamente manifestato la volontà di presenziare in udienza, necessaria in ragione del rito, e senza necessità di richiesta all’autorità procedente di autorizzazione ad allontanarsi dal detto comune per raggiungere quello di celebrazione del processo.

Deve difatti in tale ipotesi ritenersi noto al giudice procedente l’impedimento e insussistente a carico del prevenuto un onere di chiederne al giudice la rimozione, avendo rilievo solo la tempestiva comunicazione di voler presenziare, non essendo possibile subordinare l’esercizio di un diritto fondamentale, come quello di difendersi partecipando al processo, a oneri non espressamente previsti da una disposizione legislativa.

In merito all’impedimento costituito dalla sottoposizione all’obbligo di dimora e all’assenza di un onere di specifica richiesta di sua rimozione, si vedano, ancorché relative a fattispecie diverse in quanto caratterizzate dalla celebrazione di giudizio ordinario e non di giudizio abbreviato camerale d’appello, con riferimento al quale invece comunque necessita la richiesta di partecipazione da parte del prevenuto: Sez. 5, n. 37016 del 2023, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 35190 del 30/03/2020, Rv, 283730, Sez. 6, n. 26622 del 19/05/2022, Rv. 283880; Sez. 2, n. 18659 del 03/03/2022, Rv. 283181; per l’insussistenza di un onere di chiedere al giudice competente la rimozione dell’impedimento si vedano altresì: Sez. U, n. 35399 del 2010, F., e, più di recente, Sez. U, n. 7635 del 30 09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, che, pur riguardante la diversa fattispecie della restrizione domiciliare per altra causa portata a conoscenza del decidente dall’imputato senza chiedere al giudice della misura l’autorizzazione ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen., sul punto si ispira a Sez. U, n. 35399 del 2010.

Orbene, nel caso di specie risulta integrata la descritta ipotesi di nullità, risultando in atti la sottoposizione dell’imputato (già manifestante la volontà di partecipare all’udienza con lo stesso atto d’impugnazione) all’obbligo di dimora, per la fattispecie per cui si procede, in comune diverso da quello ove ha sede il giudice che procede alla data dell’udienza in cui è stata dichiarata l’assenza, né  risultando una specifica autorizzazione ad allontanarsi dal detto comune per raggiungere il luogo di celebrazione del processo.