Persona informata sui fatti impedita al momento delle dichiarazioni alla p.g.: legittimo ometterne la verbalizzazione e inserirle in un’annotazione di servizio (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 38880/2023, udienza del 14 luglio 2023, ha rigettato una questione posta dalla difesa del ricorrente, riguardante l’utilizzabilità, in fase cautelare, delle dichiarazioni acquisite dalla polizia giudiziaria e non verbalizzate in autonomo atto, per come sarebbe imposto dall’art. 357, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., ma trasfuse nell’annotazione di servizio.

Nel caso di specie, la censura riguarda, per come riportato nella rubrica del motivo in esame, le dichiarazioni rese da CK alla polizia giudiziaria nell’ospedale di T. la sera del 12 ottobre 2022 e inserite nel verbale del 13 ottobre 2022 redatto da personale appartenente alla Squadra Mobile di T.

Si tratta di annotazione non sottoscritta dal dichiarante, per come riportato nel provvedimento impugnato e nello stesso ricorso per cassazione, in quanto impossibilitato per ragioni di salute.

Esistenza di indirizzi interpretativi eterogenei

Il tema sollevato in ricorso, in effetti, è senz’altro di rilievo ed è risolto dalla giurisprudenza di legittimità in termini eterogenei.

Nel senso dell’utilizzabilità si è espressa, fra le altre, Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Rv. 279422-01 ove, in motivazione, è stato riepilogato ampiamente lo stato della giurisprudenza sulla questione di interesse.

…Indirizzo favorevole all’utilizzabilità

Il principio affermato dalla predetta sentenza è nel senso che «sono utilizzabili, per l’adozione di misure cautelari, le dichiarazioni delle persone informate sui fatti acquisite dalla polizia giudiziaria in fase di indagini, riportate nell’informativa di reato o nell’annotazione di servizio redatta e sottoscritta dall’ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non verbalizzate».

In tal senso anche Sez. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Rv. 243734; Sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014, Rv. 261093; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Rv. 263219; Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, Rv. 267260; Sez. 6, n. 51503 del 11/10/2018, Rv. 274155 Sez. 1, n. 35260 del 06/11/2020, Rv. 280224 – 02; Sez. 1, n. 38602 del 23/06/2021, Rv. 282123; Sez. 5, n. 37292 del 07/06/2022, Rv. 284018.

Si tratta di orientamento che si fonda, essenzialmente, sul principio di tipicità delle nullità e delle inutilizzabilità e che viene qui pienamente condiviso.

Viene esclusa, infatti, l’applicabilità della disciplina della testimonianza di cui agli artt. 194 e ss. cod. proc. pen., trattandosi di norme che attengono alle dichiarazioni rese in dibattimento, ovvero in incidente probatorio.

L’acquisizione in violazione del divieto di cui all’art. 191 cod. proc. pen. viene parimenti esclusa non configurandosi alcuna violazione di legge ma di «prova documentata con modalità diverse da quelle specificamente previste dalla legge».

La previsione di specifiche modalità di documentazione degli atti, a pena di inutilizzabilità, discende da norme che l’hanno prevista espressamente, come avvenuto, per esempio, con l’art. 141-bis cod. proc. pen.

A ulteriore fondamento viene evidenziato che «la contraria soluzione implicherebbe l’adozione di un’interpretazione molto estesa e dai confini non facilmente definibili, della proibizione posta dall’art. 191 cod. proc. pen., in quanto essa presupporrebbe, da un punto di vista logico e sistematico, non solo l’inclusione, tra i “divieti stabiliti dalla legge”, anche dei divieti impliciti, ma, ulteriormente, ed in aggiunta, l’ascrizione, tra i divieti impliciti, di tutte le disposizioni riguardanti le forme degli atti» e che la tesi della nullità «sembra eccessiva e sproporzionata se si considera che, nell’ambito della disciplina generale sui verbali, la nullità è prefigurata, salvo diverse e particolari disposizioni di legge, soltanto “se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto” (art. 142 cod. proc. pen.), ma non anche per l’ipotesi di mancata sottoscrizione delle persone intervenute, pur essendo questo adempimento espressamente previsto, nel medesimo Titolo III del Libro II del Codice di rito, per i verbali diversi da quelli relativi al dibattimento (art. 137 cod. proc. pen.)» (Sez. 3, n. 15788 del 2020).

…Indirizzo contrario

In senso contrario, si rinvengono Sez. 6, n. 21937 del 01/04/2003, Rv. 225681; Sez. 2, n. 6355 del 25/01/2012, Rv. 252104; Sez. 6, n. 56995 del 06/11/2017, Rv. 271747.

Aderisce, sostanzialmente alla tesi minoritaria anche Sez. 1, n. 37316 del 09/09/2021, Rv. 281909, richiamata in ricorso, nella quale in motivazione, si rinviene un’ampia illustrazione delle ragioni per cui l’inutilizzabilità di cui all’art. 191 cod. proc. pen. può essere estesa ad ogni atto compiuto in violazione, fra gli altri, dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. includendovi ogni caso in cui non è consentita la testimonianza della p.g.

L’eccezione difensiva deve essere rigettata per altra, concorrente, ragione.

Risulta che CK, al momento della sua escussione da parte della polizia giudiziaria, non era in grado di sottoscrivere il verbale in ragione del suo impedimento fisico.

Rileva, pertanto la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 357, comma 3, e 373, comma 4, cod. proc. pen. La prima disposizione, infatti, prevede che la verbalizzazione avviene, da parte della polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall’art. 373 cod. proc. pen.

Il quarto comma della disposizione da ultimo citata stabilisce, inoltre, che «gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente virgola che impediscono la documentazione contestuale».

Deve quindi ritenersi che, date le circostanze della fattispecie concreta in esame, l’impedimento della persona informata sui fatti, attestato e non contestato in alcuna sede del procedimento, costituisca idoneo presupposto per la mancata verbalizzazione delle relative dichiarazioni e il loro inserimento nell’annotazione.