Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 22899/2023, udienza del 14 dicembre 2022, ha affrontato la questione dell’utilizzabilità e del peso probatorio delle dichiarazioni de relato entrate nel processo senza l’audizione della fonte primaria.
Le dichiarazioni de relato riversate nel processo senza l’audizione del teste diretto sono riconducibili a quelle “non raccolte in contraddittorio”: nel caso in esame infatti la fonte testimoniale “originaria” si è sottratta all’esame, sicché le sue dichiarazioni sono entrate a far parte del compendio probatorio attraverso la fonte “mediata” che ha riversato nel processo le dichiarazioni acquisite dalla fonte primaria.
Il collegio, sul punto, riafferma che le dichiarazioni “non raccolte in contraddittorio” possono costituire la base «esclusiva e determinante» dell’accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto; ciò in conformità alla ratio decidendi espressa dalla Grande Camera della Corte Edu nelle sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, che integrano una fonte del diritto di rango sub- costituzionale, dunque sovraordinata alla legge (Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Rv. 276531; Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013 – dep. 2014, Rv. 257771).
Va detto che tra i “bilanciamenti procedurali” necessari per validare la credibilità di informazioni non raccolte in contraddittorio – dunque anche di quelle apprese de relato da fonte non escussa – sono stati ritenuti decisivi proprio i contributi dei testi “indiretti”, che hanno percepito in ambito extraprocessuale le dichiarazioni della fonte primaria: la idoneità validante delle dichiarazioni de relato è, stata, infatti, espressamente affermata dalla Corte di Strasburgo che ha ritenuto che tra gli elementi che bilanciano il difetto ontologico di credibilità che investe le dichiarazioni non assunte in contraddittorio «possono essere indicate in modo particolare le dichiarazioni effettuate in dibattimento dalla persone alle quali il testimone assente ha raccontato gli avvenimenti immediatamente dopo il loro accadimento» (Schatschaschwili v. Germania, § 128, Al Khawaja e Tahery, § 156).
Secondo il diritto convenzionale, dunque, la credibilità di informazioni immesse nel processo da chi le ha apprese de relato, possono essere poste alla base della condanna, anche se non è stato udito il teste diretto, sempre che le stesse siano state sottoposte ad un “accurato vaglio”, che si esprime, tra l’altro, attraverso l’analisi della attendibilità del dichiarante.
Si tratta di un indirizzo interpretativo che non contrasta, ma conferma, la consolidata giurisprudenza della Cassazione che ha affermato che la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep.2013, Aquilina Rv. 255143 – 01).
Tale incontestato approdo ermeneutico, infatti, si risolve nella affermazione della utilizzabilità ai fini della condanna delle dichiarazioni de relato, non confermate dalla fonte diretta, ove i contenuti accusatori dallo stesso provenienti siano sottoposti ad un “accurato vaglio” di credibilità e risultino coerenti con gli altri elementi di prova, individuabili anche in altre chiamate di correo (nulla rilevando che anche queste siano de relato). A ciò si aggiunge che, nella specifica materia della criminalità organizzata, la Cassazione ha affermato che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, non sono assimilabili a dichiarazioni de relato, sicché possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell’informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Rv. 279185 – 02).
Si è infatti affermato che in tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all’interno di un’associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni de relato, che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall’art. 195 cod. proc. pen., in quanto l’impossibilità di esperire, nel primo caso, l’anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee a giustificare un’affermazione di colpevolezza; nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia (Sez. 5, n. 24711 del 10/04/2002, Rv. 222616 – 01).
