Avvocati: il rinvio dell’udienza è una mezza vittoria? (di Riccardo Radi)

Quando da giovane praticante sentivo l’avvocato bearsi di aver ottenuto un rinvio dell’udienza mi chiedevo perplesso il senso di tanta contentezza.

Sentir dire “È andata bene, udienza rinviata mezza vittoria assicurata” mi metteva inquietudine, la gioventù è accompagnata dall’ardore del diritto e dalla voglia di tenzone in aula e gioire per un rinvio mi sembrava una resa incondizionata.

Poi con i primi capelli bianchi ho cominciato a comprendere meglio il senso del detto e oggi provo a spiegarlo in concreto.

Premetto che il rinvio dell’udienza assume la valenza di una mezza vittoria perché abbiamo un legislatore schizofrenico che rende il diritto molto “fluido” e l’esempio che racconterò dimostra che l’oggi non è mai uguale al domani.

Nel febbraio del 2021 un assistito è rinviato a giudizio per lesioni personali stradali gravi, il reato è procedibile di ufficio e la via d’uscita per preservare il casellario del cliente imprenditore è la richiesta di messa alla prova.

Mi attivo con l’ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna con la richiesta di elaborazione del programma, le condizioni della persona offesa non sono rassicuranti e la prognosi che un arto possa rimanere inservibile renderebbe le lesioni gravissime.

Allora mi attivo con la compagnia che ha assicurato l’auto dell’assistito per spingerla a fare una offerta congrua al danneggiato, il risarcimento del danno prima dell’apertura del dibattimento può essere utile e una eccezione sulla tardività della notifica mi permette di avere il primo rinvio.

Le trattative non si concretizzano e allora un legittimo impedimento permette di avere più tempo ed un secondo rinvio, ma è veramente “una mezza vittoria?”.

Siamo a ottobre del 2022 e dalle bozze della Riforma Cartabia intravedo che il reato di lesioni personali stradali potrebbe diventare a querela di parte per le condotte indicate dal comma 1 dell’articolo 590 bis c.p. e ciò potrebbe aprire un nuovo scenario.

Quale scenario?

L’applicabilità dell’articolo 162 ter cp con dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie per i reati procedibili a querela, perché nel frattempo con la richiesta di accesso agli atti inoltrata all’assicurazione dell’auto dell’assistito ho avuto la certezza dell’invio di una offerta reale per euro 100.000,00 (centomila/00) per tutti i danni fisici subiti e fortunatamente la persona offesa non ha subito alcuna lesione invalidante all’arto che ha ripreso la sua funzionalità.

Quindi mi attivo per scovare la terza “mezza vittoria” e riesco ad ottenere un nuovo rinvio senza l’apertura del dibattimento che mi preserverà la possibilità dell’articolo 162 ter c.p.

Arriviamo al 2023 e la Riforma Cartabia ha portato la novità della procedibilità a querela per l’articolo 590 bis “se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo”.

Quindi assume rilievo fondamentale la querela ma è proprio una querela?

Stante la procedibilità di ufficio non mi ero mai soffermato sul contenuto dell’atto che ora assume una rilevanza fondamentale.

In realtà non è stata presentata una formale querela ma l’atto predisposto dai carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente è intestato “ricezione di querela orale” e non contiene una esplicita richiesta di punizione.

Mi viene in soccorso la cassazione sezione 2 che con la sentenza numero 39673/2023 ha stabilito che non costituisce valida querela l’atto, pur predisposto dalla polizia giudiziaria, intestato come “ricezione di querela orale” e sottoscritto dalla persona offesa, nel caso in cui non si traggano dal tenore delle dichiarazioni in esso contenute e dal comportamento successivo della persona offesa chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile del reato, trattandosi, comunque, di valutazione spettante al giudice di merito che, se assistita da assoluta congruità logica, sfugge al sindacato di legittimità.

Nel nostro caso la persona offesa dopo aver ricevuto l’offerta risarcitoria che ha regolarmente intascato è rimasta del tutto inerte nel procedimento penale e quindi non si è mai attivata in alcun modo e questa sorta di tacita quiescenza accompagnata dalla mancanza nell’atto di “ricezione di querela orale” di una esplicita richiesta di punizione, viene utilizzata dal giudicante per ritenere che effettivamente il reato risulta improcedibile anche per l’assenza di comportamenti successivi della persona offesa da cui trarre chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile del reato.

Quindi il detto “un rinvio dell’udienza è una mezza vittoria” alle volte è vero ed è la riprova della schizofrenia del nostro legislatore che rende tutto molto fluido, quello che è oggi potrebbe non essere domani.