La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 47122/2023 ha stabilito che in tema di notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, una volta che ne sia stata dichiarata la nullità e ne sia stata ordinata la rinnovazione, non è possibile, sulla base di una diversa evidenza sulla domiciliazione dell’imputato, recuperare l’efficacia della notifica dichiarata invalida.
Fatto
La Corte di appello, alla udienza del 5.4.2022, in accoglimento della eccezione difensiva di nullità della notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per la predetta udienza non potendo ritenersi insufficiente l’indirizzo indicato dell’imputato, disponeva la notifica del decreto di citazione per la successiva udienza del 26.4.2022;
a questa udienza, la Corte prendeva atto del verbale di vane ricerche dei CC in considerazione della mancanza di numero civico e della vastità della contrada indicata oltre che del mancato esito dei contatti con la madre e con moglie dell’interessato, quindi, “alla luce di quanto sopra, ritenuto che, per come ricostruito, la notifica per l’udienza del 5.4.2022 deve ritenersi regolarmente effettuata presso il difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a causa della irreperibilità del R. al domicilio eletto” ha disposto procedersi oltre, decidendo sulle conclusioni del P.g. e della difesa.
Decisione
La Suprema Corte ha ricordato l’orientamento secondo il quale, in tema di notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, una volta che ne sia stata dichiarata la nullità e ne sia stata ordinata la rinnovazione, non è possibile, sulla base di una diversa evidenza sulla domiciliazione dell’imputato, recuperare l’efficacia della notifica dichiarata invalida e da considerarsi ormai “tamquam non esset” (Sez. 4, n. 42461 del 09/05/2018, Rv. 274764-02), cosicchè la Corte non poteva far rivivere una notificazione di cui aveva dichiarato la nullità.
Nel caso ricordato, il giudice distrettuale affermava che era possibile ritenere efficace la notifica del decreto che dispone il giudizio dopo che ne era stata disposta la rinnovazione, sulla base di una rivisitazione critica degli atti e delle elezioni di domicilio succedutesi nel tempo.
Assume a tal proposito che i provvedimenti ordinatori resi dal giudice del dibattimento non sono suscettibili di passare in giudicato e pertanto possono essere modificati di talchè, una volta ritenuta la nullità di un atto così da disporne la rinnovazione lo stesso giudice, melius re perpensa può riconoscere che lo stesso non era affetto dal vizio che ne aveva giustificato la riedizione, così da conservare valore ed efficacia.
Nel caso in specie il giudice di prima cure aveva disposto la rinnovazione della notifica all’imputato avendo verificato che dagli atti risultava una nuova elezione di domicilio, che aveva sostituito l’originaria fatta presso lo studio del proprio difensore.
Orbene una tale opzione, operata dal giudice del dibattimento, alla stregua di un dato, in precedenza ignoto, costituito dalla nuova elezione di domicilio, ha determinato la instaurazione di un nuovo procedimento notificatorio il quale non poteva essere interrotto o disatteso, ma andava certamente completato, poiché basato su una rinnovata manifestazione di volontà, proveniente dall’imputato ed acquisita agli atti processuali, in punto di domiciliazione.
Invero una volta stabilito che debba procedersi alla rinnovazione della notifica sulla base di una diversa evidenza sulla domiciliazione dell’imputato, deve implicitamente riconoscersi il mancato perfezionamento della notificazione originariamente disposta, da ritenersi ormai tamquam non esset; né appare possibile una reviviscenza postuma della prima procedura, ormai espunta dal processo e comunque non tempestivamente conosciuta dall’imputato destinatario (in termini sez.IV, 11.10.2017 n.51772).
Una tale deviazione dal legittimo iter notificatorio non integra peraltro una ipotesi di nullità a regime intermedio poiché, nel caso in specie, la citazione in giudizio è di fatto mancata, una volta riconosciuta come invalida quella effettuata all’originario domicilio ed essendo mancata del tutto la notifica presso il nuovo domicilio dichiarato (sez.II, 15.1.2015 Hosu, Rv.263830, per ipotesi di sanatoria di nullità ritenuta a regime intermedio, essendosi la seconda notifica perfezionata), determinandosi in tal modo la totale inidoneità della stessa a rendere il destinatario partecipe della data di udienza.
