Una sentenza emessa all’ultimo giorno utile per non far scattare la prescrizione ci permette di ricordare come si calcolano correttamente i termini della prescrizione.
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 46986 depositata il 22 novembre 2023 ci ricorda che il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (cfr., Sez. 6, n. 4698 del 16/03/1998, Rv. 211066; Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Rv. 263650).
Nella sentenza esaminata si evidenzia come, nella fattispecie, a fronte di una condotta consumata il 01/06/2012, applicando – per il reato in contestazione ricettazione – il termine ordinario di sospensione, comprensivo della durata massima per gli eventi interruttivi, pari ad anni dieci, a cui si aggiungono i sessantuno giorni complessivi (sessanta giorni, più la durata dell’impedimento, giusta la previsione dell’art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della I. n. 251 del 2005: Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262913) per il primo differimento sopraindicato e i cinque mesi e diciotto giorni per il secondo differimento, si perviene alla data “finale” di prescrizione del 19/01/2023, giorno coincidente con la definizione del giudizio di appello: la prescrizione, tuttavia, non poteva essere pronunciata in quella data, perché la stessa, in forza della giurisprudenza sopra indicata, sarebbe venuta a scadenza solo alle ore ventiquattro di quello stesso giorno.
