La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 44004/2023 ha esaminato la questione dei termini processuali e la scadenza nella giornata di sabato e il diverso regime normativo tra il processo penale e il civile e l’amministrativo.
In particolare se la diversa disciplina dettata per il processo civile, amministrativo e per il giudizio costituzionale ex art. 22, legge n. 87 del 1953 che prevedono la proroga al giorno successivo non festivo del termine che scada il sabato sia utilizzabile per ritenere incostituzionale l’articolo 172 del cpp che prevede una diversa disciplina per i termini processuali nel penale.
La Suprema Corte ha ritenuto che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la proroga, al giorno successivo non festivo, del termine che scada il sabato, in quanto è rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla differenziata disciplina processuale dei termini in presenza di interessi, quale quello della libertà individuale dell’imputato, rilevante nel processo penale, che rendono non irragionevole o arbitrario un diverso regime normativo rispetto a quello previsto per l’ordinamento processuale civile, per quello amministrativo e, in base all’art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87, per il giudizio costituzionale, nei quali è prorogato “ex lege” il termine che scade nel giorno di sabato.
