Più persone riunite nel delitto di estorsione: l’aggravante è applicabile anche al concorrente morale (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 46221/2023, udienza dell’8 novembre 2023, ricorda che nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518 – 01).

Tuttavia va precisato che ai fini della sussistenza dell’aggravante la richiamata sentenza delle Sezioni Unite richiede che più persone abbiano contestualmente agito nei confronti della vittima ma non esclude che di un tale episodio possa essere chiamato a rispondere a titolo di fatto circostanziato anche altri quale coautore morale del medesimo fatto.

Il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite va ricollegato ai casi di estorsioni continuate e commesse da più soggetti riuniti per le quali va affermato che, acclarata con certezza che almeno in una o più occasioni la minaccia o la violenza sia stata portata a termine da più soggetti contemporaneamente, anche gli altri concorrenti nel reato possono essere chiamati a rispondere del fatto aggravato.

Sul punto la Cassazione ha già affermato come nel reato di estorsione, la circostanza aggravante delle più persone riunite – integrata dalla simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia – non richiede quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l’aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell’azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato (Sez. 2, n. 31199 del 19/06/2014, Rv. 259987 – 01).

Il principio risulta ribadito anche successivamente da quella ulteriore pronuncia secondo cui l’aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva concernendo le modalità dell’azione e, pertanto, si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato se gli stessi erano a conoscenza del fatto che il reato sarebbe stato consumato da più persone riunite o se per colpa ignoravano tale circostanza (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Rv. 273521 – 01).

Ne deriva affermare che corretta appare la decisione della corte di merito che ha applicato l’aggravante in questione al concorrente morale non presente sul luogo e nel momento in cui era attuata l’aggressione violenta della vittima dell’usura finalizzata ad ottenere il pagamento degli interessi usurari, mandante della stessa azione.

Può pertanto affermarsi il principio secondo cui risponde di estorsione aggravata dal numero delle persone il creditore usurario che dia mandato a più soggetti di richiedere, con violenza o minaccia, al debitore usurato il pagamento degli interessi usurari.