Quante volte vi è capitato di imbattervi in sentenze, ordinanze successivamente corrette per eliminare omissioni o errori?
Non sempre è possibile e la cassazione sezione 2 con la sentenza numero 46061 depositata il 16 novembre 2023 ha ricordato che la correzione della sentenza ex art. 130 cod. proc. pen., può essere disposta a condizione che si tratti di errori od omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento, non determinanti nullità e non idonei a modificare il contenuto essenziale dell’atto.
La Suprema Corte, nella sua massima espressione (Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426 -01), ha precisato che non possono determinare nullità e non attengono a componenti essenziali del provvedimento le omissioni di statuizioni per cui lo stesso ordinamento prevede specificamente la possibilità di correzione mediante la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., come l’omessa statuizione sulle spese (art. 535, comma 4, cod. proc. pen.) oppure l’insufficienza di motivazione e la mancanza di altri requisiti inessenziali della sentenza (art. 547 cod. proc. pen.), ma altresì “quelle omissioni in ordine alle quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice della esecuzione”.
Si ricorda che con riferimento ad un caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, in cui il Supremo Consesso ebbe ad affermare che, lì dove il giudice abbia omesso di condannare l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l’esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse.
In seguito si è affermato che la relativa pronuncia riveste natura accessoria ed obbligatoria ed anche consequenziale, nel senso che essa consegue in automatico dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse (Sez. 2, n. 6809 del 13/01/2009, Rv. 243422-01).
Ne consegue che si deve ritenere che modifiche od integrazioni a posteriori del provvedimento decisorio che travalichino i limiti illustrati e ne incidano il nucleo concettuale sono consentite al solo giudice della impugnazione (Sez. 1, n. 4455 del 21/09/1998, Rv. 211601-01, nonché Sez. 3, n. 12950 del 25/01/2021, Rv. 281240-01), atteso che l’atto che modifica la sentenza si pone in tal caso al di fuori delle linee essenziali tracciate dall’ordinamento per definire i connotati ed i tratti di definitività della relativa statuizione e costituisce, quindi, provvedimento abnorme. In altri termini, in applicazione di tali principi di carattere generale, occorre considerare che si è da tempo ritenuto che è inibito al giudice integrare nelle forme della correzione di errore materiale la sentenza di patteggiamento dopo la sua pubblicazione, per disporre la confisca di beni sottoposti a sequestro (Sez. 4, n. 25035 del 21/03/2007, Rv. 237005-01) ed il provvedimento non può che essere, conseguentemente, ritenuto abnorme.
Deve, quindi, essere data continuità al principio secondo il quale tale correzione materiale non è possibile, ancorché la confisca stessa sia dovuta.
All’omessa confisca è possibile porre rimedio con l’impugnazione ovvero, dopo il giudicato, con lo strumento previsto dall’art. 676 cod. proc. pen., specificamente previsto a tal fine (Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Rv. 279572-01; Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Rv. 274578-01; Sez. 5, n. 26481 del 04/05/2015, Rv. 264004-01; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2004, Rv.261886-01).
Ciò perché, all’evidenza, la procedura per la correzione di errore materiale è meno garantita di quella derivante dall’impugnazione della sentenza di primo grado (non è difatti ritenuta ammissibile, stante il dettato dell’art. 597 cod. proc. pen., comma 3, una statuizione di confisca in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero; in tal senso Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Rv. 261597-01; Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009, Rv. 242919-01). Deve quindi essere attivato, dopo il giudicato, il procedimento di esecuzione, il quale – come si evince dal richiamo dell’art. 676 cod. proc. pen., comma 1, all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e come correttamente osservato dal Procuratore generale – prevede due distinte fasi di controllo, e specificamente quella dell’opposizione, attinente anche al merito, e quella successiva del ricorso per cassazione.
Così soprattutto quando, come nel caso in esame, la statuizione integrativa sia stata disposta de plano (Sez. 6, n. 1618 del 04/11/2021).
In tal senso, occorre considerare che l’adozione del provvedimento di correzione di errore materiale senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti determina, come è stato precisato con la requisitoria in modo del tutto condivisibile, una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Rv. 254230-01), in ragione della mancata attivazione del contraddittorio, che costituisce imprescindibile momento del processo accusatorio e presidio di garanzia per le parti.
In tale evenienza, la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto se la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell’udienza camerale (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Rv. 277247-01), cosa che la parte ricorrente ha fatto in modo analitico nell’ambito del ricorso.
Il procedimento esecutivo, è evidente, permettendo a iniziativa di parte una fase di opposizione davanti al giudice di merito, assicura una più ampia tutela le prerogative delle parti in relazione a provvedimenti come quello in esame cui è necessario anche determinare il valore dei beni sottoposti a confisca per equivalente.
In conclusione si deve rilevare che, nel caso di specie, anche in ragione dell’intervenuta irrevocabilità della sentenza, il giudice non aveva più il potere di disporre d’ufficio, con provvedimento di correzione errore materiale tra l’altro adottato de plano, una statuizione omessa e non impugnata, sicché deve essere disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
